Esigenze abitative e assistenziali non impediscono la demolizione dell’abuso edilizio (Cons. Stato n. 10066 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le particolari esigenze personali o assistenziali dell’autore dell’abuso edilizio non costituiscono ragioni capaci di escludere l’illegittimità urbanistica dell’opera. La normativa non consente all’ente locale di graduare la sanzione demolitoria in funzione delle esigenze abitative degli autori dell’abuso. L’ordine di demolizione resta legittimo anche quando si assume un pregiudizio alla porzione eseguita in conformità, poiché la questione attiene alla fase esecutiva. La fiscalizzazione dell’abuso non condiziona la legittimità dell’ordinanza di demolizione, operando in un sub-procedimento della successiva fase di esecuzione. La qualificazione pertinenziale richiede la coessenzialità all’immobile principale e la non autonoma utilizzabilità, non essendo sufficienti le modeste dimensioni.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto l’ordinanza di demolizione con cui l’ufficio competente di Roma Capitale ha ingiunto la rimozione di due manufatti realizzati su una corte pavimentata pertinente a un immobile. La relazione tecnica comunale aveva accertato l’erezione di due corpi di fabbrica totalmente abusivi: uno in fase di ultimazione, comunicante con l’appartamento, e uno di ridotte dimensioni già ultimato. Un successivo sopralluogo aveva rilevato la manomissione dei sigilli apposti in sede penale e il prosieguo dei lavori.
I ricorrenti hanno dedotto di aver eseguito lavori di ristrutturazione su preesistenti manufatti per far fronte a sopravvenute esigenze abitative, connesse all’accoglienza di tre congiunti affetti da gravi invalidità, lamentando la natura pertinenziale delle opere e l’impossibilità di demolire senza pregiudizio alla parte legittima. Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, affermando la natura completamente abusiva degli interventi, l’autonomia strutturale dei manufatti e l’infondatezza dei profili procedimentali. Gli appellanti hanno proposto gravame articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha respinto l’istanza di differimento, esulando le ragioni addotte dalle previsioni dell’art. 73, comma 1 bis, c.p.a., e ha ritenuto legittimo l’intervento ad opponendum della proprietaria confinante, titolare di un interesse specifico a contrastare l’accoglimento del gravame.
Nel merito, il primo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. Secondo costante giurisprudenza amministrativa, le particolari esigenze personali o assistenziali dell’autore dell’abuso non escludono l’illegittimità urbanistica dell’opera e non consentono all’ente locale di graduare la sanzione demolitoria.
Quanto al secondo motivo, incentrato sulla pretesa violazione dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, la Corte ha rilevato che le opere sono del tutto prive di titolo legittimante e che non risulta dimostrato alcun legame strutturale tra opere legittime e abusive. La questione, anche se sussistente, non inficia la legittimità dell’ordine, attenendo alla fase esecutiva.
Sul terzo motivo, il primo giudice ha già escluso la natura pertinenziale di entrambi i manufatti, richiamando la definizione urbanistica di pertinenza: rilevano la coessenzialità all’immobile principale e la non autonoma utilizzabilità, requisiti non dimostrati in causa. Le modeste dimensioni, peraltro oggetto di sensibile ampliamento rispetto alla preesistenza, non sono sufficienti.
Infine, l’argomento sulla fiscalizzazione dell’abuso ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001 è stato ritenuto infondato: anche a prescindere dalla tardività, secondo un consolidato principio giurisprudenziale la fiscalizzazione non condiziona la legittimità dell’ordinanza di demolizione, assumendo rilievo nella successiva fase di esecuzione. L’appello è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese di lite per le peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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