Sospensione attività per inquinamento acustico: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 1008 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività di un pubblico esercizio, disposta per la violazione di un’ordinanza sindacale in materia di limiti acustici, ha natura esclusivamente afflittiva e costituisce espressione di un potere interamente vincolato. L’autorità irrogante non dispone di alcun margine discrezionale di vigilanza e controllo: accertato l’illecito, la sanzione consegue obbligatoriamente e il suo contenuto è predeterminato dalla norma, anche nella durata. La controversia sull’opposizione avverso tale provvedimento rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario, restando devoluto al giudice amministrativo soltanto il sindacato sulle sanzioni di carattere ripristinatorio che conseguano all’esercizio di un potere discrezionale funzionale alla tutela dell’interesse pubblico violato. La dichiarazione di difetto di giurisdizione non pregiudica la riproposizione della domanda innanzi al giudice ritenuto munito di giurisdizione.

Il Fatto

Il Comando Stazione Carabinieri ha accertato, all’interno di un pubblico esercizio, la violazione di un’ordinanza sindacale che imponeva di abbassare il volume della musica entro le ore 24:00 in modo da impedirne la percezione all’esterno. Nel verbale è stata contestata la sanzione amministrativa pecuniaria, con avviso della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 l. n. 689/1981, ed è stata preannunciata la sanzione accessoria della sospensione dell’attività da uno a tre giorni, da irrogarsi con separato atto del Comune.

Con propria ordinanza, il Comando di Polizia locale ha quindi disposto la sospensione dell’attività per tre giorni. La società gestrice ha impugnato tale provvedimento davanti al TAR, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. La domanda monocratica è stata respinta, la società ha rinunciato alla misura collegiale e il Comune si è costituito resistendo. All’udienza pubblica il Collegio ha previamente avvisato le parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dell’esistenza di possibili profili di difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al Tribunale attiene alla ripartizione di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative accessorie incidenti sull’esercizio dell’attività d’impresa. Il Collegio muove dal criterio distintivo tra sanzioni afflittive e sanzioni ripristinatorie, richiamando i principi espressi dalla Cass., Sez. Un., ordinanza n. 19664 del 21/09/2020 in un caso ritenuto assimilabile: la chiusura temporanea dell’esercizio prevista dall’art. 24, comma 21, d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011, è stata qualificata come misura esclusivamente afflittiva, ricondotta a un potere interamente vincolato dalla norma e dunque attratta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Nello stesso senso il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa formatasi sulle misure di contenimento epidemiologico, segnatamente sull’art. 4, comma 2, d.l. n. 19/2020, ove si è sottolineato che l’autorità è priva del potere di stabilire se applicare la sanzione e di articolarne il contenuto, mentre la mera determinazione dei giorni di chiusura tra minimo e massimo predeterminati non integra esercizio di discrezionalità (TAR Lazio n. 3699/2021; TAR Campania – Salerno n. 1970/2022; TAR Catania n. 2559/2020; TAR Lazio n. 13868/2020).

Calati tali principi nel caso concreto, il Collegio rileva che la sospensione irrogata è predeterminata in tutti i suoi elementi e consegue obbligatoriamente all’accertamento della condotta illecita, al pari della sanzione pecuniaria alla quale si aggiunge. Ne trae la conseguenza che la controversia è devoluta al giudice ordinario. Il Tribunale valorizza anche un argomento di coerenza sistemica: diversamente opinando, si dovrebbe ammettere la giurisdizione del giudice ordinario per la sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 22 l. n. 689/1981, e quella del giudice amministrativo per l’accessoria, con esiti irragionevoli in termini di unitarietà della tutela e di possibile contrasto tra giudicati.

Il Collegio esclude, infine, che possa rilevare in senso contrario la giurisdizione amministrativa sull’impugnazione del provvedimento con cui la Questura dispone la sospensione ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze sindacali richiamate dall’art. 12, comma 1, d.l. n. 14/2017. In quella fattispecie la misura consegue a un potere discrezionale di prevenzione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica; nel caso di specie, invece, il Comune ha adottato un provvedimento meramente sanzionatorio e vincolato. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con riproposizione possibile davanti al giudice ordinario, e le spese sono compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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