Revoca accoglienza richiedente protezione solo se reddito garantisce tenore di vita dignitoso (TAR Toscana n. 1008 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015 presuppone l’accertamento che il richiedente protezione internazionale sia in grado di garantirsi autonomamente un tenore di vita dignitoso. La mera titolarità di un rapporto di lavoro non integra la “disponibilità di mezzi economici sufficienti”: l’Amministrazione deve valutare la prevedibile durata del rapporto e la consistenza quantitativa del reddito. La disposizione nazionale va interpretata in modo comunitariamente orientato, secondo l’art. 17 e l’art. 20, par. 5, direttiva 2013/33/UE, come ricostruiti dalla Corte di Giustizia. La revoca è illegittima quando non esclude il rischio che il richiedente versi in una situazione di estrema deprivazione materiale, incompatibile con la dignità umana.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, richiedente protezione internazionale, era ospitato in una struttura di accoglienza di Lucca. La Prefettura, accertato dal modello CU 2023 che nell’anno 2022 lo straniero aveva conseguito un reddito superiore all’assegno sociale, pari a euro 6.438,88, disponeva la revoca delle misure di accoglienza in virtù dell’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015.

Il ricorrente impugnava il decreto, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Deduceva la violazione dell’art. 17, commi 2, 3 e 4, direttiva 2013/33/UE e dell’art. 20, comma 5, della medesima direttiva: l’occupazione presso un ristorante, con mansioni di lavapiatti, non gli garantiva un reddito idoneo alle esigenze basilari di vita ed era incompatibile con le sue condizioni di salute. Il rapporto era peraltro interrotto da dimissioni e poi reintegrato con l’intervento dell’operatore del centro. L’Amministrazione resisteva chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina europea, richiamando i considerando 7, 25 e 35 e gli artt. 17, 18 e 20 della direttiva 2013/33/UE. Il punto di riferimento è la sentenza della Corte di Giustizia UE n. 233 del 12 novembre 2019, resa in materia di provvedimenti sanzionatori: le misure di accoglienza non sono revocabili, pur in presenza dei presupposti per una sanzione, ove risultino necessarie, in termini attuali, a garantire un tenore di vita dignitoso. Il rispetto della dignità umana richiede che l’interessato non si trovi in una situazione di estrema deprivazione materiale che pregiudichi i bisogni più elementari.

Le disposizioni attuative nazionali vanno lette in chiave comunitariamente orientata. Ne deriva che la sufficienza dei mezzi economici richiesta dall’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015 ricorre solo quando il richiedente sia nelle condizioni di garantirsi autonomamente un tenore di vita dignitoso. L’Amministrazione, pur in presenza di un rapporto lavorativo, non può revocare le misure se non risulta che la prevedibile durata del rapporto e la consistenza quantitativa del reddito escludano che lo straniero versi in condizioni di non poter provvedere ai propri bisogni fondamentali.

Il Collegio aderisce all’indirizzo già espresso da TAR Lombardia, Brescia, n. 425 del 2022 e da TAR Toscana n. 710 del 2023, che desumono dal diritto europeo una terza fattispecie di prosecuzione del programma di accoglienza.

Nel caso concreto la Prefettura ha pretermesso in toto la valutazione di sufficienza e continuità del reddito, limitandosi a riscontrare la mera esistenza di un rapporto di lavoro, peraltro privo del carattere della stabilità e incompatibile con le condizioni di salute del ricorrente. Il rapporto è poi cessato definitivamente per licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 6 dicembre 2023, a conferma della carenza di istruttoria sul carattere stabile dell’occupazione. Il provvedimento è dunque viziato per violazione e non corretta applicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 142/2015, e va annullato.

Assorbite le ulteriori censure, il ricorso è accolto. Le spese sono compensate in ragione delle incertezze interpretative; è liquidato in favore del difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l’onorario di euro 1.600,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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