Inappellabilità dei provvedimenti ordinatori del giudice dell’ottemperanza e spese (Cons. Stato n. 10089 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza non tutti i provvedimenti del giudice sono appellabili. L’art. 114, comma 8, cod. proc. amm. limita l’impugnazione ai provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza, dovendosi distinguere tra provvedimenti decisori, con attitudine al giudicato, e provvedimenti ordinatori o istruttori, privi di immediata lesività e non appellabili. Il provvedimento che sostituisce il commissario ad acta rimasto inerte è ordinatorio, a prescindere dal nomen iuris di sentenza. Solo i provvedimenti decisori devono recare pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 91 cod. proc. civ. La sospensione ex lege dei giudizi di ottemperanza non opera quando, secondo valutazione prospettica, il giudizio è destinato a concludersi con il rigetto delle pretese e nessun nuovo debito insorge.
Il Fatto
La vicenda muove da un decreto della Corte di appello di Perugia che aveva condannato al pagamento di un indennizzo per irragionevole durata del processo. Instaurato il giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Umbria, il giudice amministrativo ha dapprima ordinato l’esecuzione del decreto. Successivamente, su istanza dei creditori che lamentavano la perdurante inesecuzione, qualificata come reclamo, il TAR ha rinnovato l’ordine di esecuzione e ha compensato le spese dell’incidente di esecuzione.
I ricorrenti hanno proposto appello avverso tale statuizione, dolendosi della compensazione delle spese e proponendo in via subordinata questione di legittimità costituzionale della norma che prevede la sospensione ex lege dei giudizi di ottemperanza. La causa è giunta in decisione dinanzi al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha escluso la necessità di disporre la sospensione del processo, con assorbimento del secondo motivo. L’art. 5-sexies, commi 12-bis e 12-ter, legge n. 89/2001, nel testo novellato dal d.l. n. 117/2025 convertito in legge n. 148/2025, dispone la sospensione dei giudizi di ottemperanza in corso. La Corte ha però precisato che la ratio della sospensione è concedere all’Amministrazione il tempo per adempiere ai propri debiti e opera solo dove un debito vi sia o possa determinarsi. Se, secondo una valutazione prospettica, il giudizio è destinato a concludersi con il rigetto delle pretese, nessun nuovo debito insorge e la sospensione perde la sua ragione d’essere.
Nel merito, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile e comunque infondato. Richiamando l’art. 114, comma 8, cod. proc. amm., il Collegio ha ribadito la distinzione tra provvedimenti decisori e provvedimenti ordinatori o istruttori. Questi ultimi, adottati per definire le modalità dell’ottemperanza o superare difficoltà insorte nel corso di essa, non sono immediatamente lesivi né impugnabili. Il provvedimento che aveva sostituito il commissario ad acta rimasto inerte, pur qualificato come sentenza, è ordinatorio e privo di attitudine al giudicato.
Il Collegio ha inoltre chiarito che la qualificazione data dalla parte alla propria istanza come reclamo è irrilevante. Il reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. è il rimedio contro gli atti del commissario, non contro la sua inerzia, che legittima invece un incidente di esecuzione volto all’adozione di provvedimenti ordinatori.
Quanto alle spese, la Corte ha escluso ogni illegittima compensazione. Il provvedimento appellato, non avendo natura decisoria, non doveva pronunciarsi sulle spese. La regola generale, desunta dall’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e dall’art. 91 cod. proc. civ., riserva la pronuncia sulle spese ai soli provvedimenti decisori, salvo che il codice disponga altrimenti, come in materia cautelare ex art. 57 cod. proc. amm. Il giudizio di ottemperanza, vicenda dinamica conclusa solo con l’avvenuta esecuzione, consente il regolamento delle spese solo in tale esito.
Nota della Redazione
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