Valutazione impatto cumulativo solo per progetti esistenti o approvati (TAR Basilicata n. 193 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 2, D.L. n. 50/2022, conv. in L. n. 91/2022, disciplina il silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione unica e la sua omessa impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso per la parte in cui censura atti presupposti. L’Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, laddove richiede la descrizione del cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, deve essere interpretato nel senso che non rilevano i progetti in corso di istruttoria o di approvazione. Il criterio di priorità cronologica, ex punto 14.3 dell’Allegato I alle Linee Guida nazionali di cui all’art. 12, comma 10, D.Lgs. n. 387/2003, approvate con D.M. 10.9.2010, impone che l’istanza presentata per prima e dichiarata procedibile sia esaminata prima delle successive.
Il Fatto
La società FriEl S.p.A. chiedeva il giudizio di compatibilità ambientale per un impianto eolico da 6 aerogeneratori, potenza complessiva 37,2 MW, nei Comuni di Cancellara e Vaglio Basilicata. Il Ministero dell’Ambiente esprimeva giudizio favorevole con Decreto prot. n. 221454 del 3.12.2024, all’esito della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25.11.2024 ex art. 5, comma 2, lett. c-bis), L. n. 400/1988, che aveva superato il parere negativo del Ministero della Cultura del 28.12.2023.
La società concorrente Buonvento S.r.l., avendo proposto un proprio progetto da 8 aerogeneratori nella stessa area, impugnava il decreto di compatibilità ambientale e la deliberazione presupposta, oltre al silenzio assenso formatosi sull’autorizzazione unica della FriEl, deducendo il difetto di istruttoria per la mancata valutazione comparativa tra i due progetti. La controinteressata eccepiva l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del silenzio assenso, formatosi il 4.2.2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di improcedibilità, rilevando che la ricorrente aveva impugnato con motivi aggiunti il secondo parere favorevole della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale del 21.5.2025, che confermava il precedente parere del 5.5.2023.
Ha giudicato infondata l’eccezione di omessa impugnazione del silenzio assenso, poiché la ricorrente lo aveva espressamente impugnato per invalidità derivata nel ricorso straordinario trasposto.
Nel merito, il Collegio ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, richiedendo la descrizione del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati, esclude che l’Amministrazione debba valutare progetti ancora in corso di istruttoria. Tale interpretazione evita che ogni nuova istanza venga elisa dalla valutazione di altra istanza, preservando il significato dei criteri di priorità nell’esame stabiliti dalla legge.
La Corte ha quindi affermato che l’impatto cumulativo deve essere valutato solo con riferimento a progetti esistenti o già approvati, non rispetto a progetti concorrenti non ancora autorizzati. Ha inoltre applicato il criterio cronologico ex punto 14.3 dell’Allegato I alle Linee Guida nazionali di cui all’art. 12, comma 10, D.Lgs. n. 387/2003, approvate con D.M. 10.9.2010, che impone l’esame delle istanze secondo l’ordine cronologico di presentazione, tenendo conto della data di procedibilità.
La domanda della ricorrente è stata respinta e la stessa è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.