Quote latte, compensazione per categorie prioritarie contraria al diritto UE (Cons. Stato n. 10093 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, par. 1, secondo comma, del Reg. (CEE) n. 3950/92, come modificato dal Reg. (CE) n. 1256/1999, osta a che lo Stato membro, nel riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati ai fini della compensazione nazionale, privilegi determinate categorie di produttori. Qualora lo Stato membro scelga di operare la compensazione, la riassegnazione deve avvenire tra tutti i produttori che hanno superato il proprio quantitativo, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascuno. Il criterio proporzionale costituisce il solo previsto dal legislatore unionale, che non rinvia alla competenza degli Stati membri per l’individuazione di criteri ulteriori. Ne consegue l’annullamento dei provvedimenti di imputazione del prelievo adottati sul presupposto di una compensazione per categorie prioritarie. Le censure di carattere generale sull’inattendibilità dei dati, non riferite alla posizione del singolo produttore, restano inammissibili.
Il Fatto
Un titolare di azienda agricola impugnava davanti al TAR Veneto la comunicazione con cui l’AGEA aveva definito la compensazione nazionale del periodo 2002/2003 in materia di quote latte, unitamente agli atti presupposti. Con sentenza non definitiva n. 3189/2010 il TAR respingeva i motivi del primo e del terzo gruppo e sospendeva il giudizio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sui motivi relativi alla determinazione dei quantitativi individuali (QRI), in attesa del giudizio pregiudiziale davanti al TAR Lazio.
Esaurita la fase sospesa, con sentenza definitiva n. 905/2022 il TAR rigettava anche i motivi residui. Il produttore proponeva appello, avendo già articolato riserva avverso la sentenza non definitiva, lamentando tra l’altro la contrarietà al diritto unionale del meccanismo di compensazione per categorie prioritarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello e le questioni pregiudiziali sollevate dall’Agenzia, ritenendole infondate. Osserva in particolare che l’eventuale risultato pratico del ricalcolo non richiede, in capo alla parte privata, alcuna dimostrazione di convenienza, perché diversamente si realizzerebbe un’inversione dell’onere della prova.
Nel merito del primo motivo, la Sezione rileva che la questione relativa al meccanismo di compensazione predisposto dal legislatore non è coperta dal giudicato formatosi sul QRI, perché attiene all’imputazione del prelievo supplementare e non alle assegnazioni individuali. Il TAR aveva sospeso il giudizio solo su quest’ultimo profilo, sicché le censure sul criterio di compensazione restano esaminabili.
Il percorso argomentativo decisivo è la sentenza CGUE 27 giugno 2019, causa C-348/2018, resa su rinvio pregiudiziale. Da essa risulta che l’art. 2, par. 1, secondo comma, del Reg. n. 3950/92 impone la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento di ciascun produttore. Poiché la norma non contempla altri criteri né rinvia alla competenza statale, quello proporzionale è il solo applicabile. Ne deriva l’illegittimità della compensazione per categorie prioritarie prevista dalla normativa interna e l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
L’accoglimento impone all’AGEA di provvedere alla rideterminazione della compensazione secondo le statuizioni della Corte UE. Il Collegio sceglie di non assorbire le ulteriori censure, per conformare la successiva attività amministrativa.
Gli altri motivi sono respinti. Le doglianze sulla mancata comunicazione dei dati nazionali e sull’inesattezza degli stessi sono dichiarate inammissibili, perché generiche e non riferite alla posizione del singolo. Quanto ai QRI, le censure non colgono la ratio decidendi, fondata sulla preclusione del giudicato, e comunque risultano infondate. Le spese del doppio grado sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.