Giudizio di ottemperanza e divieto di astreintes per esiguità del debito pubblico (TAR Lombardia n. 1243 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la perdurante inottemperanza dell’amministrazione al giudicato di condanna, il giudice amministrativo assegna un nuovo termine per l’adempimento e nomina, in caso di inutile decorso, il commissario ad acta. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è respinta quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative valutabili in concreto, avuto riguardo alle condizioni del debitore pubblico, all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive e all’esiguità del debito.

Il Fatto

Una ricorrente agisce davanti al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, pari a 500,00 euro annui, per tre anni scolastici.

La sentenza, ritualmente notificata al Ministero, non risulta eseguita nel termine dilatorio di 120 giorni. La ricorrente chiede quindi che il TAR ordini il pagamento della somma dovuta, nomini un commissario in caso di perdurante inadempimento e condanni l’amministrazione alle penalità di mora per l’ulteriore ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il titolo è passato in giudicato e che è decorso il termine dilatorio per il pagamento. La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha corrisposto alcunché, neppure in parte. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha contestato né l’an né il quantum del credito, né ha fornito indicazioni sulla procedura. Il ricorso è pertanto fondato.

Il TAR dichiara l’inottemperanza del Ministero e gli assegna 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro ulteriori sessanta giorni.

Il Collegio respinge invece la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. La norma esclude le astreintes quando risultino manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.

Nel caso di specie rilevano i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e soprattutto l’esiguità del debito, che rende la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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