Buoni educativi zero-tre: legittimo il criterio ISEE per l’abbinamento al nido (TAR Puglia n. 100 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella programmazione delle misure regionali di sostegno all’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, rientra nella discrezionalità amministrativa individuare quali criteri preferenziali regolino l’abbinamento del minore al posto nell’unità di offerta accreditata. Il ricorso al solo ISEE quale criterio di ordinamento delle domande non è irragionevole, perché l’indicatore non si esaurisce nel dato reddituale, ma pondera composizione del nucleo, patrimonio e situazioni di bisogno attraverso la scala di equivalenza. Non sussiste pertanto la dedotta discriminazione di genere, né la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, quando la scelta regionale sia coerente con l’obiettivo, mutato rispetto alla precedente programmazione, di contrastare la povertà educativa e di assicurare l’eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.

Il Fatto

Alcune lavoratrici, madri di minori in età da nido, avevano presentato domanda di abbinamento dei figli ad unità di offerta accreditate in Puglia, tutte con un ISEE inferiore a 75.000 euro. Le relative istanze non venivano accolte nelle graduatorie provvisorie, con la dicitura “Fascia Piena” per esaurimento dei posti disponibili; analogamente non operavano a loro favore le priorità previste per continuità educativa e presenza di fratelli.

Le ricorrenti impugnavano davanti al TAR la determinazione regionale di approvazione dell’Avviso pubblico per i buoni educativi zero-tre, la clausola dell’art. 9 dell’Avviso che ordina l’abbinamento in base alle priorità e poi all’ISEE, le graduatorie provvisorie, la delibera di Giunta di variazione di bilancio e l’atto di valutazione del Partenariato economico e sociale. Chiedevano l’annullamento e il risarcimento del danno. La Regione eccepiva l’inammissibilità e resisteva nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta l’unico motivo, incentrato sull’asserita illegittimità del criterio che attribuisce rilievo al solo aspetto economico del nucleo familiare, trascurando numero dei figli, composizione del nucleo, condizione di vedovanza, separazione o divorzio delle madri, situazione lavorativa di entrambi i genitori.

Il Tribunale ribalta la prospettiva delle ricorrenti sul piano dell’istruttoria normativa. I criteri ulteriori invocati sono già contemperati nell’ISEE, che valuta non solo il reddito, ma anche il patrimonio e applica una scala di equivalenza variabile per composizione del nucleo, con trattamenti di favore per nuclei con tre o più figli o con persone con disabilità o non autosufficienti. Il Collegio richiama l’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. n. 159/2013, che definisce l’ISEE come strumento di valutazione della situazione economica di chi richiede prestazioni sociali agevolate, e la nozione di tali prestazioni desumibile dall’art. 128 del d.lgs. n. 112/1998 e dall’art. 1, comma 2, della legge n. 328/2000.

Sul piano della discrezionalità, il Collegio sottolinea il mutamento della programmazione europea. Con il POR FESR-FSE+ 2021-2027, adottato con la delibera di Giunta n. 1230/2023, il sostegno non è più orientato all’incremento del lavoro e alla conciliazione vita-lavoro, ma all’incremento del numero di minori che frequentano un servizio educativo, in attuazione della legge n. 107/2015 e del d.lgs. n. 65/2017 sul sistema integrato zerosei. L’obiettivo diviene il contrasto alla povertà educativa e il diritto alla frequenza del nido, non la conciliazione genitoriale.

Su questa base, la scelta di graduare le domande in base alla situazione economica della famiglia appare non irrazionale e coerente non solo con i canoni di buon andamento, ma anche con l’obiettivo di eguaglianza sostanziale che l’art. 3, secondo comma, Cost. assegna alla Repubblica e alle pubbliche amministrazioni. Le censure di disparità di trattamento e discriminazione di genere restano così prive di fondamento.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese processuali per la novità e la delicatezza delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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