Fase preliminare VIA: natura endoprocedimentale e condizioni per ottenere i titoli (TAR Emilia-Romagna n. 1011 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione conclusiva della fase preliminare della valutazione di impatto ambientale disciplinata dall’art. 26-bis del d.lgs. n. 152/2006 ha natura endoprocedimentale, consultiva e collaborativa, ed è priva di efficacia lesiva: essa non preclude al proponente la presentazione dell’istanza di PAUR, limitandosi a evidenziare le criticità del progetto e le condizioni per il loro superamento. L’effetto di variante urbanistica conseguente all’approvazione del progetto in sede di PAUR ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 opera esclusivamente nei confronti dello strumento urbanistico comunale e non si estende ai piani di settore sovraordinati, quali il Piano delle Attività Estrattive e il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive, la cui modifica richiede una procedura formale autonoma.

Il Fatto

La società ricorrente, intendendo realizzare un centro integrato per il recupero di rifiuti inerti in un’area composta da ex cave esaurite, ha volontariamente assoggettato il progetto a VIA attivando la fase preliminare di cui all’art. 26-bis del d.lgs. n. 152/2006. Il procedimento, svoltosi attraverso due sedute della conferenza di servizi, si è concluso con la Determinazione regionale n. 5300 del 2024, che ha evidenziato profili di criticità legati alla pianificazione territoriale, ai procedimenti di bonifica in corso e alla presenza di vincoli paesaggistici.

La società ha impugnato tale determinazione limitatamente ai passaggi che riteneva lesivi, contestando la mancata indicazione delle condizioni per ottenere i titoli abilitativi, la richiesta di variante ai piani delle attività estrattive e la valorizzazione di fattori ostativi derivanti dall’analisi di rischio e dal progetto di sistemazione vegetazionale dell’area. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per la natura non lesiva dell’atto impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il ricorso non può trovare accoglimento, potendosi prescindere dall’esame delle eccezioni in rito. La fase preliminare, ai sensi dell’art. 26-bis del d.lgs. n. 152/2006, è finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale e delle condizioni per ottenere i titoli necessari: essa ha lo scopo di evidenziare le criticità del progetto e gli ostacoli da rimuovere, non di attestare la conformità dello stesso ai requisiti autorizzatori. L’atto conclusivo ha pertanto natura endoprocedimentale e consultiva, non precludendo al proponente la presentazione dell’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Con riguardo alla seconda censura, il Collegio ha chiarito che l’effetto di variante conseguente all’approvazione del PAUR si applica al solo strumento urbanistico comunale, non ai piani settoriali sovraordinati quali il PAE e il PIAE, la cui efficacia è regolata dall’art. 24, comma 4, lett. b), della L.R. Emilia-Romagna n. 24/2017. In conformità alla giurisprudenza richiamata, il riferimento dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 allo “strumento urbanistico”, declinato al singolare, conferma che la disposizione riguarda il solo potere urbanistico del comune nel cui territorio si colloca l’intervento, senza poter superare automaticamente le previsioni dei piani di settore.

Quanto al terzo e al quarto motivo, la Corte ha osservato che la segnalazione del potenziale conflitto tra il progetto e i procedimenti di bonifica in corso, nonché la valorizzazione dell’incoerenza con la sistemazione ambientale dell’area, costituiscono indicazioni non prescrittive che il proponente può superare in sede di PAUR, presentando il progetto e dimostrando la superabilità delle criticità rilevate. La società, pur avendo dichiarato di voler procedere al deposito dell’istanza, non vi ha provveduto, volontariamente scegliendo di non avvalersi della possibilità concessale.

Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso, evidenziando che l’atto impugnato si è correttamente limitato a segnalare le criticità e le condizioni da rispettare in fase autorizzatoria, senza determinare alcuna preclusione alla realizzazione del progetto. La novità dell’istituto e la carenza di specifica giurisprudenza hanno giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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