Ottemperanza al giudicato e penalità di mora: termini di decorrenza (TAR Lazio n. 100 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. Detta misura non è manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali, ai sensi dell’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015. Il giudice dell’ottemperanza accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato e, in difetto di prova contraria, ordina il pagamento delle somme liquidate, nominando il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. La decorrenza della penalità va coordinata con il termine assegnato all’ente per adempiere, per evitare soluzioni di continuità fino all’insediamento del commissario.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza di una sentenza con cui il TAR aveva annullato una determinazione del Comune, dichiarativa dell’inammissibilità di un’istanza di estumulazione e trasferimento di salma, e aveva condannato l’ente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori. Il Comune aveva eseguito le statuizioni di carattere amministrativo, ma non aveva provveduto al pagamento delle spese.
Passata la sentenza in giudicato e decorso il termine di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996, il ricorrente ha agito per la declaratoria dell’obbligo di pagamento, quantificando il dovuto in euro 5.041,06, e ha invocato la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Comune non si è costituito; il Ministero della Cultura si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza era stata pubblicata, era passata in giudicato con attestazione di segreteria, era stata munita di formula esecutiva e notificata al Comune, ed era decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996. L’ente, pertanto, era tenuto a dare esecuzione al giudicato.
Sul piano dell’onere probatorio, il Comune non ha dimostrato di avere adempiuto all’obbligazione derivante dalla sentenza, né ha allegato circostanze impeditive, né ha contestato la correttezza dei calcoli posti dal ricorrente a fondamento della quantificazione. Il ricorso è stato quindi accolto e il Comune è stato condannato a corrispondere euro 5.041,06 oltre interessi legali fino all’effettivo pagamento, entro sessanta giorni dalla notificazione.
Il Tribunale ha nominato fin d’ora, per il caso di infruttuosa scadenza del termine, quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone o funzionario delegato, con compenso liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio, posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Quanto alla domanda accessoria, il Collegio ha ritenuto integrati i requisiti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come interpretato dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, richiamando altresì l’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015: la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e, se commisurata agli interessi legali, non è manifestamente iniqua. La decorrenza è stata fissata in modo da evitare soluzioni di continuità tra la scadenza del termine assegnato al Comune e l’insediamento del commissario, che il ricorrente deve sollecitare tempestivamente, secondo l’indirizzo già espresso dal TAR Lazio-Latina, sez. I, n. 354 del 2023. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti del Comune; sono compensate verso il Ministero, estraneo all’obbligazione inadempiuta.
Nota della Redazione
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