Opposizione all’indennità di occupazione abusiva spetta al giudice ordinario (TAR Lazio n. 3798 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia con cui la Pubblica Amministrazione pretenda il pagamento di un’indennità per l’occupazione sine titulo di un proprio immobile appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa meramente patrimoniale che involge un diritto soggettivo e non l’esercizio di pubblici poteri. Rientra parimenti nella giurisdizione ordinaria la controversia in cui il privato contesti la natura demaniale dell’area occupata, quando la questione sia posta per paralizzare la pretesa risarcitoria dell’Ente. L’eccepita illegittimità o inefficacia del procedimento espropriativo svoltosi inter alios costituisce questione pregiudiziale in senso tecnico, decidibile incidenter tantum dal giudice munito di giurisdizione.

Il Fatto

Il Comune ha ingiunto alla ricorrente il pagamento di € 44.520,00 a titolo di indennità e sanzione per l’occupazione senza titolo di un’area censita al catasto terreni, per il periodo 2018/2022, assumendone l’appartenenza al demanio stradale. L’ingiunzione è stata preceduta da un procedimento di esproprio avviato negli anni Ottanta e da una cessione volontaria del terreno intervenuta nel 1990 tra la società controinteressata e l’Ente.

La ricorrente ha contestato la pretesa, deducendo di essere proprietaria per usucapione, di essere estranea al procedimento espropriativo e di non avere mai ricevuto la disponibilità dell’area. Il ricorso, originariamente proposto in sede straordinaria davanti al Presidente della Repubblica, è stato trasposto davanti al giudice amministrativo a seguito di opposizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal Comune e dalla società controinteressata. Il criterio di individuazione del giudice competente è dato dal petitum sostanziale, ossia dall’effettivo oggetto della domanda.

Nel caso di specie, la pretesa dell’Ente si fonda sulla ritenuta lesione del proprio diritto di proprietà, mentre la difesa della ricorrente si incentra sull’insussistenza di un valido titolo di acquisto in capo all’Amministrazione. Si tratta, quindi, di una controversia meramente patrimoniale, involgente un diritto soggettivo e non l’esercizio di pubblici poteri.

Il Tribunale ha richiamato il costante insegnamento del Giudice della giurisdizione, secondo cui la domanda risarcitoria per occupazione abusiva rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Ha inoltre evidenziato come la contestazione della natura demaniale del bene, quando funzionale a paralizzare tale pretesa, appartenga anch’essa alla giurisdizione ordinaria.

Il Collegio ha poi escluso che la dedotta illegittimità o inefficacia della cessione volontaria tra terzi possa radicare la giurisdizione amministrativa. Tale profilo rappresenta una questione pregiudiziale in senso tecnico, che il giudice ordinario è chiamato a decidere incidenter tantum.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con facoltà di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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