Preavviso di rigetto obbligatorio anche sull’istanza di VAP (TAR Lombardia n. 256 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’autorità competente dichiara improcedibile e inammissibile l’istanza di valutazione ambientale preliminare ex art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 152/2006 costituisce un vero e proprio provvedimento, conclusivo di un procedimento avviato su istanza di parte e lesivo per l’istante, ed è pertanto autonomamente impugnabile. A tale provvedimento si applica la garanzia partecipativa dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, che impone la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento, non rinvenendosi nel d.lgs. n. 152/2006 disposizioni incompatibili. Il termine di trenta giorni fissato per la conclusione della VAP non osta al preavviso di rigetto, che ne sospende il decorso.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di un’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia per il trattamento superficiale di metalli. Nell’ambito di un procedimento SUAP conclusosi con approvazione della variante urbanistica, ha presentato alla Provincia un’istanza di modifica non sostanziale dell’impianto, unitamente a una istanza di valutazione ambientale preliminare e a una richiesta di modifica della concessione allo scarico.
La Provincia ha dichiarato improcedibile e inammissibile la VAP e la domanda di modifica, ritenendo che l’intervento richiedesse un nuovo procedimento SUAP in variante al PGT. La società ha chiesto l’annullamento d’ufficio del provvedimento e, in assenza di riscontro, ha proposto ricorso davanti al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La Provincia ha sostenuto che l’avvio, dopo il deposito del ricorso, di un nuovo procedimento di VAS avrebbe superato il diniego impugnato. Il Tribunale osserva che la ricorrente non ha dichiarato di non avere più interesse al merito, avendo chiesto un rinvio in vista di un esito satisfattivo solo probabile. Manca dunque l’attuale evidenza della sopravvenuta carenza di interesse, rilevabile anche d’ufficio ex art. 35 c.p.a.
Superata questa eccezione, il Collegio esamina la doglianza di inammissibilità dell’impugnazione dell’atto di archiviazione della VAP. La Provincia sosteneva che si trattasse di una mera indicazione preliminare, priva di effetto lesivo. Il Tribunale non condivide: dall’esito sfavorevole sulla natura non sostanziale della modifica deriva per l’istante la necessità di affrontare un oneroso supplemento istruttorio, potenzialmente sfociante in un nuovo procedimento di VIA. L’atto è quindi provvedimento lesivo e impugnabile, in linea con Cons. Stato, Sez. IV, n. 10044 del 2024.
Nel merito, il primo e assorbente motivo censura la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi. Il Collegio ricorda che tale disposizione impone all’amministrazione il dialogo procedimentale con l’interessato. La Provincia ha invece adottato un provvedimento preclusivo senza instaurare alcun contraddittorio, omissione tanto più censurabile in considerazione della delicatezza degli interessi economici e occupazionali coinvolti.
Il Tribunale precisa che la garanzia dell’art. 10-bis opera anche nei procedimenti di valutazione ambientale, non rinvenendosi nel d.lgs. n. 152/2006 norme speciali incompatibili. L’argomento della Provincia, secondo cui il termine di trenta giorni ex art. 6, comma 9, d.lgs. n. 152/2006 mal si concilierebbe con il preavviso, non ha pregio: il preavviso di rigetto è previsto in generale per tutti i procedimenti a istanza di parte e ha effetto sospensivo sul termine di conclusione del procedimento.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con assorbimento delle ulteriori censure. L’enunciata probabilità di una prossima, autonoma e favorevole determinazione rende inopportuno fissare un termine sollecitatorio e giustifica l’integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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