Reddito insufficiente e legami familiari impongono valutazione complessiva nel diniego del permesso (TAR Toscana n. 1010 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto del requisito reddituale previsto dall’art. 26, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 non legittima da solo il diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. La mera dichiarazione dei redditi non è atto pubblico di fede privilegiata e non prova l’effettiva disponibilità del reddito dichiarato. Tuttavia, ove lo straniero deduca legami familiari stabili nel territorio nazionale, l’Amministrazione è tenuta a valutarli specificamente ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, come interpretato dalla Corte costituzionale n. 202 del 18 luglio 2013. Il diniego che ometta tale bilanciamento è viziato per violazione di legge e difetto di motivazione. Il giudice annulla il provvedimento, salvo il potere dell’Amministrazione di riprovvedere con effetto conformativo.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario titolare di ditta individuale, chiedeva alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. L’Amministrazione rigettava l’istanza rilevando l’assenza delle fatture relative all’attività d’impresa, una posizione reddituale INPS censita solo per brevi periodi, la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi per l’anno di avvio dell’attività e il versamento solo parziale delle imposte. Il Questore concludeva per la mancanza dei requisiti dell’art. 26, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 e per l’assenza di documentazione contabile e fiscale idonea.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione. Evidenziava la propria residenza pluriennale in Italia, la presenza del nucleo familiare con la compagna e due figlie minori, una delle quali titolare di permesso per motivi familiari, e la titolarità di un contratto di locazione. Allegava inoltre la produzione di un reddito d’impresa dichiarato per l’anno 2022 e l’occasionalità del calo reddituale in corrispondenza dell’epidemia da Covid-19.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla questione della prova del requisito reddituale. Richiamando un orientamento consolidato, afferma che la dichiarazione dei redditi non costituisce atto pubblico di pubblica fede, ma dichiarazione di parte fondata sull’autoliquidazione dell’imposta. Essa è dunque inidonea a certificare con efficacia fidefacente i dati indicati e non elide il potere-dovere dell’Amministrazione di verificare l’effettiva disponibilità del reddito. Su questa base il ricorrente non dimostrava un reddito sufficiente al sostentamento del nucleo familiare.

Il Collegio non si ferma però a questa constatazione. Individua due indirizzi: secondo un primo orientamento il difetto delle condizioni di legge legittima il rigetto anche in presenza di legami familiari; secondo l’indirizzo maggioritario, cui aderisce, il diniego presuppone comunque la valutazione dei legami parentali e degli altri elementi personali indicati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Richiama in proposito Cons. Stato, Sez. III, n. 117 del 2017 e Cons. Stato, Sez. III, n. 4386 del 2016, che esigono un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra regolazione dei flussi migratori e tutela dei diritti riconosciuti dagli artt. 29 e seguenti Cost.

Applicando tale principio, il TAR rileva che il ricorrente aveva documentato la presenza di due figlie minori residenti in Italia, una delle quali munita di permesso per motivi familiari. Il legame genitoriale con un minore è tra quelli che richiedono valutazione specifica, avuto riguardo alla natura effettiva del rapporto e agli effetti dannosi che l’allontanamento del genitore potrebbe produrre sulla prole, anche sul piano economico.

L’Amministrazione, invece, ometteva del tutto tali considerazioni, contravvenendo all’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 come risultante dalla Corte costituzionale n. 202 del 2013. Il provvedimento è pertanto viziato per violazione di legge e difetto di motivazione. Il ricorso è accolto e il decreto annullato, con obbligo dell’Amministrazione di riprovvedere tenendo conto delle argomentazioni svolte, in ossequio all’effetto conformativo del giudicato. Le spese sono compensate per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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