Cautela nel silenzio sul rinnovo del permesso di soggiorno: necessaria la gravità del pregiudizio (TAR Lombardia n. 283 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La specialità del rito di cui all’art. 87, II e III comma, cod. proc. amm. non osta astrattamente alla configurabilità di una fase cautelare, da ritenersi immanente al giudizio amministrativo a fini di salvaguardia delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale. Tuttavia, in materia di silenzio-inadempimento, la relativa istanza può trovare concreto accoglimento soltanto in presenza di una situazione di pregiudizio di tale gravità da rendere del tutto inadeguati i termini stabiliti dal citato art. 87, III comma, cod. proc. amm. per la fissazione dell’udienza di merito. Il provvedimento cautelare richiesto, per il suo contenuto, di regola sostituisce definitivamente la decisione conclusiva, pregiudicando le regole del contraddittorio stabilite dallo stesso art. 87 e comportando la sostanziale disapplicazione del rito speciale. Ne consegue che, in difetto di una dimostrazione di un pregiudizio grave e attuale, l’istanza cautelare deve essere respinta, restando il danno lamentato comunque risarcibile per equivalente.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina cinese, impugnava il silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Mantova sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo ex artt. 5 e ss. d.lgs. n. 286/1998, presentata a mezzo kit postale. Nel ricorso, la parte chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la declaratoria della fondatezza della pretesa, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni, con nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento, nonché la condanna al risarcimento del danno ex art. 30, comma 4, cod. proc. amm. per il ritardo. Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza delle pretese avversarie.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che, a prescindere dalla cessazione dell’inerzia, circostanza controversa tra le parti, il ricorso era già stato fissato per la trattazione all’udienza camerale ai sensi dell’art. 87, II e III comma, cod. proc. amm. Il Collegio ha quindi chiarito che la specialità del rito non esclude in astratto la configurabilità di una fase cautelare, da considerarsi immanente al giudizio amministrativo per garantire l’effettività della tutela. Tale fase, tuttavia, può trovare accoglimento solo in presenza di un pregiudizio di gravità tale da rendere inadeguati i termini previsti dal rito speciale per la definizione del merito.
Il giudice ha sottolineato che il provvedimento cautelare richiesto, per il suo contenuto, di regola sostituisce definitivamente la decisione conclusiva, pregiudicando le regole del contraddittorio e comportando la sostanziale disapplicazione del rito speciale. Nel caso di specie, con riguardo all’intervallo corrente sino all’udienza di merito, la ricorrente non aveva dimostrato una situazione di pregiudizio con le caratteristiche richieste. Le lamentate conseguenze, consistenti nell’impossibilità di confermare la partecipazione ad eventi professionali in area Schengen e nella necessità di rifiutare una collaborazione con un cliente, sono state ritenute suscettibili di determinare un danno professionale risarcibile per equivalente, ma non un pregiudizio grave e attuale tale da giustificare l’adozione di una misura cautelare.
In conclusione, l’istanza cautelare è stata respinta per difetto di un adeguato periculum in mora, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in misura forfettaria.
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Nota della Redazione
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