Ottemperanza al decreto ingiuntivo e nomina del Commissario ad acta (TAR Sicilia n. 945 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo azionato è definitivo ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice dell’ottemperanza accerta la persistente inerzia dell’amministrazione e ordina l’esecuzione del titolo entro un termine fissato. La domanda di rimborso dei diritti per il rilascio delle copie esecutive e del costo di notificazione del titolo va rigettata quando tali importi risultino già liquidati dal giudice del monitorio come spese della procedura. Per l’ipotesi di decorso infruttuoso del termine, va nominato un Commissario ad acta, il cui munus è intrinsecamente obbligatorio.

Il Fatto

La società ricorrente ha azionato davanti al TAR Sicilia il decreto ingiuntivo n. 5031/2019, emesso dal Tribunale ordinario di Palermo l’11.09.2019 e dichiarato esecutivo per mancata opposizione con decreto del 05.02.2020, munito di formula esecutiva e notificato all’amministrazione intimata il 23.09.2020. Dopo un primo acconto di € 50.000,00, la società ha chiesto la condanna del Comune intimato al pagamento del residuo di € 183.589,04, oltre interessi legali, spese legali liquidate nel titolo e rimborso dei diritti per le copie esecutive e del costo della doppia notifica del decreto ingiuntivo.

La ricorrente ha inoltre domandato la nomina di un Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla definitività del decreto ingiuntivo, attestata da apposita certificazione di Cancelleria, e al decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996. Ha quindi accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione intimata di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo.

Il Tribunale ha invece rigettato la domanda di rimborso dei diritti per il rilascio delle copie esecutive e del costo della notificazione del titolo. Tali importi, ha precisato, risultano già liquidati dal giudice di prime cure come spese della procedura monitoria, sicché una nuova liquidazione in sede di ottemperanza si risolverebbe in un’indebita duplicazione.

Per l’ipotesi di decorso infruttuoso del termine, il Collegio ha nominato Commissario ad acta il Dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo plesso. Ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.

Il Collegio ha poi dettato le modalità operative dell’incarico commissariale: il compenso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con richiamo, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del d.P.R. n. 115/2002, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro n. 75/1991; la parcella dovrà essere presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza; il deposito degli atti dovrà avvenire esclusivamente tramite la procedura P.A.T. La regola della soccombenza, unita alla non particolare complessità delle questioni, ha giustificato la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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