Prescrizione del risarcimento ai medici specializzandi e decorrenza dal 27.10.1999 (Cass. civ. Sez. 3 n. 2057 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27.10.1999) della l. n. 370/1999. La prescrizione non può ritenersi impedita dalla pretesa incertezza sulla sussistenza del diritto, allorché l’obbligo di remunerazione introdotto dall’ordinamento comunitario risulti chiaro ed inequivoco. Il diritto al risarcimento ha natura para-risarcitoria, con quantificazione equitativa basata sulle indicazioni della l. n. 370/1999, con decorrenza degli interessi dalla messa in mora, trattandosi di obbligazione di valuta. È rimessa alla discrezionalità del giudice di merito la scelta di disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.
Il Fatto
Nel 2017 un gruppo di medici, laureatisi e iscrittisi a scuole di specializzazione tra il 1982 e il 1990, convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e varie amministrazioni, chiedendo il risarcimento del danno per non aver percepito alcuna remunerazione durante il periodo di specializzazione, a causa della tardiva attuazione delle direttive comunitarie nn. 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, recepite solo con la l. n. 257/1991.
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda per intervenuta prescrizione decennale, con decorrenza dal 27.10.1999. La Corte d’appello di Roma confermò la decisione, accogliendo la domanda di uno solo dei ricorrenti. La sentenza è stata impugnata per cassazione da due distinti gruppi di ricorrenti, con motivi incentrati sulla decorrenza del termine prescrizionale, sulla quantificazione del danno e sugli interessi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., richiamando il consolidato orientamento secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento per tardiva attuazione delle direttive in materia di medici specializzandi decorre dal 27.10.1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999. Ha escluso che l’incertezza sulla sussistenza del diritto potesse impedire la decorrenza del termine, essendo il precetto comunitario, introdotto il 29.1.1982, chiaro ed inequivoco nell’attribuire il diritto a un’adeguata remunerazione e nel termine di recepimento al 31.12.1982.
Quanto alla posizione del ricorrente la cui domanda era stata accolta, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura volta a ottenere una quantificazione del danno commisurata alla borsa di studio del d.lgs. n. 257/1991. Ha ribadito la natura para-risarcitoria dell’obbligazione, quantificabile su base equitativa secondo i criteri della l. n. 370/1999, escludendo la natura retributiva del credito e la possibilità di una riparazione integrale.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le censure relative alla mancata liquidazione degli interessi compensativi, confermando che la quantificazione effettuata dalla l. n. 370/1999 trasforma l’obbligazione in obbligazione di valuta, con interessi decorrenti solo dalla messa in mora. Ha infine rigettato i motivi relativi al mancato rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, trattandosi di facoltà del giudice di merito, e alla mancata compensazione delle spese, rimessa alla sua discrezionalità.
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Nota della Redazione
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