Silenzio-assenso inesistente sulle istanze di condono in zona paesaggistica (C.G.A.R.S. n. 1010 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico non si forma il silenzio-assenso sulle istanze di sanatoria di opere edilizie abusive. L’art. 20, comma 4, della l. 241/1990, richiamato nell’ordinamento siciliano dal rinvio dinamico dell’art. 7, comma 1, della l.r. 5/2011, esclude il silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e ha determinato l’abrogazione implicita delle norme regionali che lo prevedevano, per incompatibilità con la norma sopravvenuta. L’effetto abrogativo opera anche per le istanze di condono, regolate da normativa speciale di stretta interpretazione. La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere, dovendosi considerare l’intero immobile nel suo impatto unitario.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto al Comune di Lipari la sanatoria di opere edilizie realizzate su un fondo dell’isola di Vulcano, ai sensi dell’art. 32 del d.-l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003. Il Comune aveva respinto l’istanza, sulla base del parere negativo della Soprintendenza competente. La ricorrente impugnava il diniego e il parere davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che respingeva il ricorso e la condannava alle spese.
L’interessata proponeva appello, dolendosi in particolare del mancato riconoscimento del silenzio-assenso che, a suo dire, si sarebbe formato sull’istanza e sul parere, e contestando la lettura unitaria dell’abuso operata dal giudice di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio ricostruisce anzitutto la fattispecie, richiamando la descrizione della sentenza di primo grado, non confutata: la trasformazione di una cisterna interrata in locale di sgombero e la soprastante realizzazione di un monolocale abitativo. La zona era classificata “D – fuori dai centri abitati” e su tutto il territorio comunale insisteva il vincolo paesistico imposto con d.P.R.S. n. 5098/1966, poi integrato dai decreti assessoriali di salvaguardia.
Quanto al primo motivo, la tesi dell’appellante è “fuori centro”. La Corte richiama la pronuncia interpretativa di rigetto n. 155 del 15 luglio 2021 della Corte costituzionale, che ha rilevato l’operatività nell’ordinamento siciliano dell’art. 20, comma 4, della l. 241/1990 e ha ritenuto che questa norma, escludendo il silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, abbia determinato l’abrogazione implicita dell’art. 46, comma 2, ultimo periodo, della l.r. 17/2004. La Corte aggiunge che tale articolo riguarda le autorizzazioni a eseguire opere in zone vincolate, non le istanze di sanatoria per interventi già eseguiti.
Il secondo motivo è respinto sulla stessa base: l’effetto abrogativo si estende anche all’art. 17, comma 6, della l.r. 4/2003, che parimenti prevedeva il silenzio-assenso per gli enti di tutela.
Le censure finali, relative al travisamento dei fatti e alla presunta irrilevanza paesaggistica dei volumi interrati, sono dichiarate infondate. La giurisprudenza amministrativa, anche del Consiglio, è ferma nel ritenere che la valutazione dell’abuso edilizio presupponga una visione complessiva e non atomistica delle opere, dovendosi avere riguardo all’intero immobile e all’elemento funzionale che lega i singoli interventi. Nel caso concreto, l’originaria cisterna assentita risulta inglobata e stravolta dall’attività abusiva, nella struttura e nella funzione, sicché non è distinguibile dalle opere realizzate senza titolo.
L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate in € 3.000,00.
Nota della Redazione
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