Passo carrabile concessione anteriore al 1992 non invocabile dopo scadenza (TAR Marche n. 1010 del 06.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione di accesso carrabile rilasciata anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada è soggetta al limite temporale massimo di ventinove anni previsto dall’art. 27, comma 5, d.lgs. n. 285/1992, di carattere inderogabile, con la conseguenza che l’originario titolo del 1968 non può essere invocato una volta scaduto. L’istanza di regolarizzazione presentata dal proprietario configura, in tal caso, domanda di nuovo accesso e va esaminata secondo la disciplina vigente. La voltura che abbia riguardato soltanto alcuni accessi, non impugnata, si consolida e non può essere estesa per via interpretativa all’accesso non contemplato. In presenza di provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola ragione giustificatrice autonoma è sufficiente a sostenere il diniego e a determinare il rigetto del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente aveva acquistato nel 2016 un complesso industriale di circa 26 ettari ubicato lungo la S.S. 210 “Fermana–Faleriense”. La dante causa era stata autorizzata nel 1968 ad aprire tre passi carrabili, alle chilometriche 13+733, 13+900 e 13+940; nel 1997 era stato aggiunto un quarto accesso alla chilometrica 14+066. Nel 2018 la Regione Marche aveva volturato alla ricorrente due soli accessi.
Ritenendo incerto lo stato giuridico dell’accesso originariamente al km 13+733, poi rinominato 13+560 per effetto della nuova chilometrazione, e chiuso da una recinzione che la società assumeva temporanea, la ricorrente aveva chiesto all’Anas nel 2022 la regolarizzazione. L’istanza veniva respinta con diniego definitivo. Da qui il ricorso per annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione della ricorrente relativa alla tardività delle difese dell’Anas. Il termine di costituzione delle parti intimate, previsto dall’art. 46, comma 1, c.p.a., è ordinatorio e non perentorio: le parti possono costituirsi, presentare memorie e istanze entro sessanta giorni, ma anche successivamente. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 9240/2024 e Cons. Stato n. 4283/2011, la doglianza è respinta.
Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del preavviso di rigetto. La ricorrente ha contestato in ricorso le ragioni ostative sostanziali, segnatamente la qualificazione dell’accesso come nuovo e la questione del cordolo. L’eccezione ha dunque natura esclusivamente formale.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la vicenda delle rinumerazioni chilometriche, chiarendo che la chilometrica 13+733 individua due accessi distinti a seconda che si faccia riferimento alla vecchia o alla nuova numerazione. Il punto decisivo è però un altro: l’autorizzazione del 1968 è stata ricondotta alle tempistiche del d.lgs. n. 285/1992, che all’art. 27, comma 5 fissa il limite massimo di ventinove anni, con scadenza nel 1997. Tale disciplina, inderogabile, si applica anche alle concessioni rilasciate ai sensi del Regio Decreto n. 1740/1933, come affermato da Cons. Stato n. 3756/2025 e C.G.A. Sicilia n. 46/2024. L’originaria concessione non è dunque più invocabile.
La voltura del 2018 non giova alla ricorrente, perché ha riguardato solo due accessi, gli unici allora effettivamente aperti. La società stessa ha ammesso che il decreto regionale contemplava soltanto due accessi. Poiché la voltura non è stata impugnata, essa si è consolidata: la mancata inclusione del terzo accesso è imputabile alla sola ricorrente, che avrebbe potuto richiederne la voltura. La recinzione, dalle fotografie versate in atti, appare tutt’altro che temporanea.
Quanto al cordolo in c.a., il motivo è assorbito. Il diniego si fonda su una pluralità di ragioni autonome: accertata la legittimità di quella principale, il provvedimento resta sorretto da autonoma ragione giustificatrice, secondo l’insegnamento di TAR Marche, Sez. I, n. 873/2024. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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