Onere della prova attenuato sulla consistenza dell’edificio da ricostruire (TAR Sicilia n. 1010 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ristrutturazione edilizia di edificio ridotto allo stato di rudere, il richiedente il permesso di costruire non è tenuto a fornire la prova certa delle esatte dimensioni del manufatto preesistente, trattandosi di prova sostanzialmente impossibile. Se l’istante produce ogni elemento conoscitivo nella sua disponibilità, anche mediante perizia asseverata e documentazione fotografica, l’onere di dimostrare l’insussistenza dei presupposti si trasferisce sul Comune, che deve dar conto delle ragioni del diniego. È altresì illegittimo il provvedimento che non esprima alcuna valutazione sulle osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto, dovendo emergere dalla motivazione che l’Amministrazione ne abbia tenuto conto nel loro complesso.

Il Fatto

Il ricorrente presenta al Comune di Santa Marina Salina istanza di permesso di costruire per la ristrutturazione di un fabbricato catastalmente individuato, oggi crollato. L’Amministrazione nega il titolo edilizio rilevando che dalla documentazione prodotta non è possibile accertare la preesistente consistenza dell’immobile, con conseguente impossibilità di qualificare l’intervento come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001.

Il diniego contesta in particolare la valenza probatoria della perizia asseverata, che si fonda su una foto storica non datata e di dubbia provenienza, dalla quale la società incaricata ha ricavato una stima solo indicativa dell’altezza dell’edificio. Il ricorrente impugna il provvedimento deducendo violazione delle norme edilizie, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché lesione delle garanzie partecipative. Il Tribunale respinge l’istanza cautelare; il C.G.A.R.S. accoglie l’appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, muovendo dal richiamo all’ordinanza n. 346 del 15 ottobre 2024 del Consiglio di Giustizia Amministrativa, ritiene il ricorso fondato. Il giudice amministrativo di appello aveva chiarito che gli interventi di ricostruzione di edifici diroccati non implicano la prova certa, a esclusivo carico del richiedente, delle esatte dimensioni del manufatto preesistente:尤其在 presenza di manufatti molto datati e ridotti allo stato di rudere non può pretendersi dall’interessato una prova sostanzialmente diabolica.

Da tale premessa deriva la corretta distribuzione dell’onere della prova: se l’istante fornisce ogni elemento nella sua disponibilità per dimostrare epoca e dimensioni del bene, spetta al Comune che intenda respingere l’istanza fornire la prova contraria. Il Tribunale applica il principio al caso concreto e rileva che il ricorrente ha assolto al proprio onere, producendo documentazione fotografica e perizia asseverata dirette a ricostruire le dimensioni originarie del fabbricato.

Il Collegio esamina poi il profilo procedimentale. Richiamando l’orientamento secondo cui è illegittimo il provvedimento che non dia conto delle motivazioni addotte in risposta al preavviso di rigetto (Cons. Stato, Sez. III, n. 3140 del 2023; Cons. Stato, Sez. VII, n. 9153 del 2024), i giudici osservano che la motivazione finale non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni, ma deve lasciar emergere che l’Amministrazione le abbia complessivamente valutate.

Nel caso di specie il Comune non ha spiegato le ragioni per cui le argomentate deduzioni difensive dell’istante non potessero trovare accoglimento, limitandosi a una generica affermazione di rigetto. Il difetto di motivazione e il deficit istruttorio conducono all’accoglimento del ricorso e all’annullamento del provvedimento impugnato, fermo restando il riesercizio del potere amministrativo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.500,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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