L’esclusiva della subconcessione per i servizi di driving experience non è limitata alle singole giornate (TAR Lombardia n. 4075 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in subconcessione di un servizio da espletare su un bene pubblico, la clausola di esclusiva deve essere interpretata con riferimento all’oggetto della gara e non alle singole giornate di utilizzo del bene. L’indicazione di un numero minimo di date annuali messe a disposizione del subconcessionario non comporta una limitazione temporale dell’esclusiva, ma costituisce una garanzia minima di utilizzo, ferma restando l’unicità del rapporto concessorio. Il diniego opposto ad un operatore terzo che richieda di svolgere attività ampiamente sovrapponibile a quella oggetto della subconcessione è legittimo e adeguatamente motivato quando richiama la clausola di esclusività dell’uso del bene per il servizio subconcesso, senza che occorra un’ulteriore dettagliata motivazione sulle ragioni del rifiuto.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dei corsi di guida e di “driving experience”, richiedeva alla società che gestisce l’Autodromo Nazionale di Monza la disponibilità di date per il noleggio di spazi all’interno del circuito, al fine di esercitare attività commerciali di natura privatistica consistenti in “corsi di guida” e “driving experience” con vetture GT e di lusso.
La società resistente, un organismo di diritto pubblico, opponeva un diniego richiamando la procedura ad evidenza pubblica con cui era stata affidata in subconcessione, in via esclusiva, la vendita e l’esecuzione di pacchetti di esperienza di guida “Driving Experience” categoria GT e Formula presso l’autodromo, evidenziando l’obbligo di tutelare i diritti della società aggiudicataria. Avverso tale diniego la ricorrente proponeva ricorso, deducendo la violazione dell’obbligo di motivazione e l’insussistenza di un diritto di esclusiva in capo alla subconcessionaria, trattandosi di una subconcessione di beni riferita solo alle date specificamente indicate.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente richiamato il principio della “ragione più liquida” quale corollario del principio di economia processuale, che consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari quando il ricorso può essere respinto nel merito.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito la vicenda evidenziando che l’affidamento a favore della controinteressata riguarda la subconcessione in esclusiva della vendita e successiva esecuzione di pacchetti di esperienza di guida “Driving Experience” categoria GT e Formula presso l’Autodromo Nazionale di Monza. Dagli atti di gara emerge che l’aggiudicatario avrebbe ottenuto la subconcessione in esclusiva degli spazi della pista, con le modalità indicate nel capitolato tecnico, e che tale esclusività è riferita all’intera attività oggetto della gara, senza limitazioni alle singole giornate.
Il contratto di subconcessione prevede, per ciascun anno, un numero minimo di 18 date a disposizione dell’impresa per l’esecuzione della subconcessione, con la facoltà per il concedente di diminuire le date garantite fino ad un massimo del 20% del totale. Secondo il TAR, tale previsione non limita temporalmente l’esclusiva ma costituisce una garanzia minima di utilizzo del bene, ferma restando l’esclusività dell’uso del bene per l’intera durata del contratto.
Conseguentemente, il diniego opposto alla ricorrente è stato ritenuto legittimo, in quanto la sua attività risultava ampiamente sovrapponibile a quella esercitata dalla subconcessionaria, offrendo i medesimi servizi indicati nel contratto. La motivazione del diniego, fondata sulla clausola di esclusività, è stata considerata esaustiva, non essendo necessaria alcuna ulteriore specificazione riguardo alle ragioni del rigetto.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti costituite. L’interpretazione qui accolta valorizza l’oggetto dell’affidamento e la natura unitaria del rapporto concessorio, evitando che la previsione di un numero minimo di giornate possa essere strumentalizzata per consentire a terzi operatori lo svolgimento di attività identiche a quelle subconcesse.
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Nota della Redazione
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