Titolo per silenzio-assenso non copre abusi ulteriori e demolizione legittima (TAR Puglia n. 1010 del 28.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il titolo edilizio formatosi per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003 ha portata oggettiva corrispondente al progetto e all’istanza presentati, e non si estende alle opere ivi non contemplate. L’inerzia dell’amministrazione non può attribuire all’interessato un risultato che non conseguirebbe con un provvedimento espresso. A fronte di opere abusive estranee al titolo, il Comune non deve attivare l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, ma esercita il potere repressivo vincolato di cui agli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001. In area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 136, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 42/2004, la sanzione ripristinatoria si applica a prescindere dal titolo astrattamente necessario, e non sono dovute la comunicazione di avvio né il preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il Comune di Andrano ha emanato un’ordinanza di demolizione che ingiunge la sospensione dei lavori e la rimozione di una serie di interventi realizzati su un’area lungo una strada provinciale: la parziale demolizione di un muro di cinta in pietra con creazione di un viale di accesso, il taglio e lo sradicamento di alberature di alto fusto, la spianatura dell’area con ricoprimento in inerti, oltre a due fabbricati preesistenti di circa sessanta e sei metri quadrati.

La società titolare dell’impianto di telecomunicazioni e il proprietario dell’area hanno impugnato l’ordinanza con due ricorsi, poi riuniti, deducendo la copertura delle opere da un titolo formatosi per silenzio-assenso, la compatibilità della stazione radio base con la destinazione agricola, l’anteriorità al 1967 dei manufatti minori e la violazione delle garanzie partecipative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’istituto del silenzio-assenso come valutazione legale tipica: l’inerzia equivale a provvedimento di accoglimento, ma gli effetti restano quelli della domanda e della documentazione che la sorregge. Sul piano oggettivo deve esservi piena corrispondenza tra la portata del titolo e il progetto allegato all’istanza. L’amministrazione inerte non può far conseguire all’interessato un risultato non ottenibile con atto espresso.

Constatata la divergenza tra il progetto assentito — relativo al palo poligonale, alla platea e agli apparati — e le opere contestate, il Tribunale esclude che queste ultime siano coperte dal titolo. Ne deriva che il Comune non doveva procedere in autotutela ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, ma esercitare il potere repressivo di cui agli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001, come in concreto avvenuto.

Quanto ai destinatari, si afferma la natura reale delle sanzioni urbanistiche: l’ordinanza può essere rivolta a chi è proprietario al momento dell’emanazione, anche se estraneo all’abuso, salva la rivalsa verso il dante causa. L’accertamento prescinde da dolo o colpa del titolare. Il Collegio richiama sul punto l’indirizzo del Cons. Stato, Sez. VII, n. 655 del 2024.

Nel merito, l’area non ricade in zona agricola ma in zona F1.4 a verde attrezzato, ed è gravata da vincolo paesaggistico ex art. 136, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 42/2004 e da vincolo del P.P.T.R. La perizia di parte è qualificata come mera allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio, mentre il verbale di sopralluogo della polizia locale ha efficacia di piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 cod. civ.. L’abuso va valutato in visione complessiva e non atomistica.

Le singole opere non rientrano nell’edilizia libera ex art. 6 d.P.R. n. 380/2001, non ricorrono le esenzioni ex art. 149 d.lgs. n. 42/2004 né quelle dell’allegato A del d.P.R. n. 31/2017, e la disciplina paesaggistica prevale. Sull’anteriorità al 1967 l’onere probatorio grava sul privato e non è assolto: l’aerofotogramma del 1968 smentisce la tesi. Le censure partecipative sono respinte trattandosi di procedimento vincolato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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