Distruzione alimenti sequestrati: necessaria istruttoria sul rischio sanitario (TAR Sicilia n. 2163 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di autorizzare la distruzione di merci sottoposte a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 571/1982, non ha natura sanzionatoria in senso stretto e resta devoluto alla giurisdizione amministrativa. Esso presuppone però un’adeguata istruttoria e una congrua motivazione: la distruzione di alimenti costituisce misura di particolare gravità e richiede la verifica del carattere nocivo del prodotto e l’accertamento di un pericolo effettivo per la salute dei consumatori, in applicazione del principio di proporzionalità. È illegittima, per difetto di istruttoria e motivazione, l’ordinanza che si limiti a recepire la contestata irregolarità documentale sulla tracciabilità senza spiegare le ragioni della scelta ablatoria né esaminare misure alternative meno afflittive.
Il Fatto
Una cooperativa agricola propone ricorso per l’annullamento dell’ordinanza con cui il Dipartimento regionale delle Attività Produttive ha autorizzato la distruzione di circa 5.000 kg di pistacchio in guscio, sottoposti a sequestro amministrativo nel settembre 2025. Il provvedimento si fonda sul rilievo che, in sede di ispezione igienico-sanitaria, la parte non sarebbe stata in grado di fornire elementi certi sulla rintracciabilità del prodotto, con conseguente ritenuta violazione dell’art. 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002, sanzionata dall’art. 2 del d.lgs. n. 190/2006.
La ricorrente deduce la violazione delle garanzie partecipative e del difetto di motivazione, l’eccesso di potere per sproporzione e la violazione della disciplina unionale sulle misure graduate. L’Amministrazione eccepisce in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, invocando l’art. 22 della legge n. 689/1981 e l’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011.
La Motivazione della Corte
Sull’eccezione in rito il Collegio osserva che oggetto dell’impugnativa non è la sanzione amministrativa ablatoria definitiva sui prodotti, bensì l’ordinanza che ha autorizzato la distruzione delle merci sequestrate, adottata ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 571/1982. Il testo della norma attribuisce all’Amministrazione il potere di ordinare alienazione o distruzione delle cose deteriorabili sottoposte a sequestro, a presidio di interessi pubblici quali la salute pubblica e la sicurezza igienico-sanitaria nella circolazione delle merci. La logica non è dunque sanzionatoria in senso stretto e la sindacabilità resta nella giurisdizione di legittimità amministrativa, come chiarito in TAR Sicilia, sez. II, n. 2336 del 2024 e in TAR Lazio, sez. II bis, n. 13751 del 2015. L’eccezione è disattesa.
Nel merito il ricorso è fondato in relazione al difetto di istruttoria e motivazione, con assorbimento degli ulteriori motivi. Il verbale di sequestro dà atto del rinvenimento del prodotto, dell’indicazione del lotto e dell’esibizione di due schede di conferimento prive della firma del fornitore e non accompagnate dal documento di trasporto e dal quaderno di campagna. Su tale sola base l’ordinanza impugnata ha qualificato la merce non conforme ai fini della commercializzazione e ne ha autorizzato la distruzione.
Nessun ulteriore segmento istruttorio è però esplicitato: non si rinviene alcuna valutazione sulla natura del prodotto, sul suo stato materiale, sulla sua eventuale nocività, sull’esistenza di un rischio concreto per la salute o sulla possibilità di adottare misure diverse dalla distruzione. La giurisprudenza citata richiama la necessità che la distruzione sia preceduta dalla verifica del carattere nocivo delle sostanze destinate all’alimentazione, accertamento tecnico indispensabile quando la situazione non sia evidente alla sola osservazione esterna, e che la perdita economica sia giustificata solo da un pericolo effettivo per i consumatori.
Il Collegio ammette che l’obbligo di motivazione possa essere assolto mediante richiamo agli atti dell’istruttoria, purché essi consentano di ricostruire in modo univoco le ragioni della decisione. Nel caso concreto, però, né l’ordinanza né gli atti presupposti offrono un percorso logico ulteriore rispetto al mero rilievo della carenza documentale. Manca quell’autonoma e puntuale valutazione che il carattere eccezionalmente gravoso della misura impone.
Non vale a colmare la lacuna la mancata presentazione di scritti difensivi dopo il sequestro. L’omesso esercizio delle facoltà previste dalla legge n. 689/1981 può rilevare nel procedimento sanzionatorio, ma non esenta l’Amministrazione dall’onere di motivare un distinto provvedimento autoritativo di distruzione. Il ricorso è quindi accolto e l’ordinanza annullata, con spese di lite compensate.
Nota della Redazione
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