Ottemperanza al giudicato civile e spese per soccombenza virtuale (TAR Piemonte n. 832 del 04.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuto pagamento delle somme liquidate dal giudicato civile nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere. Ciò non preclude la pronuncia sulle spese, che va regolata secondo il principio della soccombenza virtuale. Rileva, a tal fine, che l’Amministrazione non contesti l’inottemperanza e che il pagamento sia stato eseguito solo dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso. Sussistono in tal caso i presupposti per l’accoglimento della domanda di ottemperanza, compreso il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. La liquidazione delle spese tiene conto della semplicità e della serialità dell’attività difensiva e dell’assimilabilità della causa al processo di esecuzione.

Il Fatto

La ricorrente agiva in ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero, suo datore di lavoro, al pagamento di una somma pari a quattro mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine. Il giudicato civile era già formato, munito di certificato di cancelleria, notificato e rimasto ineseguito.

Il ricorso chiedeva l’ordine di pagamento del capitale e degli interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si costituiva con mera memoria di stile. In pendenza di causa, dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso, l’Amministrazione eseguiva il pagamento: la ricorrente attestava l’avvenuto saldo e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie la richiesta e dichiara la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta l’ottemperanza alla sentenza civile azionata nel corso del giudizio. La sopravvenuta esecuzione del giudicato priva di oggetto la domanda di ottemperanza, che non necessita pertanto di ulteriore scrutinio nel merito.

La questione si sposta sulla regolamentazione delle spese. Il Tribunale applica il principio della soccombenza virtuale e pone le spese a carico del Ministero. L’Amministrazione, infatti, non contesta che la sentenza civile sia rimasta inottemperata e che il pagamento sia avvenuto solo a seguito della notifica e dell’iscrizione a ruolo del ricorso.

Tale rilievo è decisivo: in difetto del pagamento sopravvenuto, sarebbero sussistiti tutti i presupposti, anche processuali, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza. Il Collegio richiama il passaggio in giudicato della sentenza civile, il quale risulta da apposito certificato di cancelleria, la sua notifica al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notifica della sentenza e quella del ricorso.

Quanto alla liquidazione, il Tribunale fa riferimento ai parametri di cui al D.M. 55/2014, ridotti in considerazione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, dell’esito della controversia e dell’assimilabilità della causa, quanto al regime tariffario, al processo di esecuzione, richiamando la Cons. Stato, Sez. III, 25.03.2016, n. 1247. Le spese sono liquidate con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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