Trasferimento di autorità del militare e azione risarcitoria nel termine di decadenza (Cons. Stato n. 1010 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di trasferimento di autorità del militare costituisce ordine, emanato in funzione delle prevalenti esigenze organizzative dell’Amministrazione, valutate con ampia discrezionalità. Rispetto ad esso l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, rilevanza di mero fatto, con la conseguenza che la posizione soggettiva azionabile è di interesse legittimo, peraltro depotenziato in ragione dell’assenza di un onere di motivazione e dell’obbligo di partecipazione al procedimento, stante il disposto dell’art. 1349, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. La domanda risarcitoria del militare è pertanto soggetta al termine di decadenza di centoventi giorni previsto dall’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., non essendo configurabile un’autonoma azione a tutela di un diritto soggettivo fondata sulle asserite scorrettezze procedimentali dell’Amministrazione. Ai fini della decorrenza del termine è sufficiente la mera percezione dell’esistenza dell’atto e dei suoi aspetti lesivi, non richiedendosi la piena conoscenza, mentre il tardivo esercizio del diritto di accesso non giustifica il superamento della decadenza.

Il Fatto

Un ufficiale superiore dell’Esercito, collocato a riposo per raggiunti limiti di età, era stato designato per l’incarico di vice comandante presso un istituto geografico militare. Con successivo provvedimento dell’agosto 2012 l’Amministrazione disponeva il suo trasferimento d’autorità presso altra sede in Roma. Non accolte le sue osservazioni, l’ufficiale, dopo aver esercitato l’accesso agli atti nel corso del 2013 e acquisito le note del comando interessato, proponeva ricorso per il risarcimento del danno derivante dal mancato trasferimento nella sede desiderata.

Il TAR Lazio dichiarava il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., escludendo la necessità dell’avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. poiché la questione era già stata trattata dalla difesa ricorrente. Proponeva appello l’ufficiale, contestando la qualificazione dell’azione e la decorrenza del termine. L’Amministrazione resisteva, chiedendo la conferma della decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta l’appello. Il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., è infondato: la ratio della norma è evitare pronunce a sorpresa su questioni non entrate nel giudizio, ma l’avviso è dovuto solo se la mancata trattazione integri effettivamente una lesione del contraddittorio. Nel caso di specie la questione della tardività era stata esaminata dalla difesa ricorrente, dapprima nel ricorso e poi nella memoria, con espresso richiamo alla giurisprudenza sul termine di centoventi giorni: alcun avviso era dunque necessario.

Quanto agli altri motivi, la Corte conferma la qualificazione dell’azione. Il rapporto di servizio del militare è rapporto di pubblico impiego non privatizzato, e nella specie l’intera vicenda è polarizzata sul mancato trasferimento e sulle sottostanti ragioni. I trasferimenti dei militari sono provvedimenti autoritativi qualificabili come ordini, sottratti all’applicazione dei capi I, III e IV della legge n. 241/1990 per effetto dell’art. 1349, comma 3, d.lgs. n. 66/2010; non richiedono particolare motivazione e rispetto ad essi la posizione del militare è di interesse legittimo.

La ricostruzione dell’appellante, che pretende di fondare l’azione su un diritto soggettivo alla correttezza dell’Amministrazione, non è condivisibile: le asserite scorrettezze procedimentali integrerebbero vizi tipici del provvedimento, quali l’eccesso di potere per sviamento o travisamento. È dunque dal provvedimento viziato che si assume generato il danno, con la conseguenza che l’azione risarcitoria era soggetta al termine di decadenza dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., non essendo stata proposta alcuna azione di annullamento.

Il ricorso di primo grado, notificato nel dicembre 2013, era tardivo rispetto al trasferimento dell’agosto 2012, anche tenuto conto della sospensione feriale. Il ritardo nella conoscenza degli atti, dovuto al tardo esercizio dell’accesso, non giustifica il superamento del termine: il trasferimento in sede non gradita era già immediatamente lesivo e imponeva l’immediata presentazione dell’istanza di accesso. La ratio del termine, confermata dalla Corte costituzionale n. 94 del 2017, risiede nella stabilità degli effetti giuridici e nella tutela dei bilanci pubblici. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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