Illecito professionale grave e obblighi dichiarativi: legittima l’esclusione per omessa rappresentazione (TAR Puglia n. 1010 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’illecito professionale grave di cui agli artt. 95 e 98 del d.lgs. n. 36 del 2023 integra una causa di esclusione non automatica, che impone alla stazione appaltante di individuare le fattispecie tipizzate e di dimostrarne la ricorrenza con mezzi adeguati. L’omissione o la non veridicità delle comunicazioni rese ai sensi dell’art. 96, comma 14, d.lgs. n. 36/2023 non costituisce di per sé causa di esclusione, ma l’operatore non dispone di un potere di filtro idoneo a sottrarre all’amministrazione fatti riconducibili alle fattispecie tipizzate e suscettibili di incidere sulla valutazione di affidabilità. Accertata tale riconducibilità, il giudizio di inaffidabilità è legittimamente complessivo e può valorizzare la pluralità e la reiterazione delle condotte, non essendo necessario che ciascun episodio, isolatamente considerato, sia di per sé grave. Le misure di self-cleaning non hanno efficacia sanante automatica e richiedono la prova concreta di effettività, tempestività e capacità preventiva, il cui apprezzamento è sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dalla stazione appaltante per un accordo quadro quadriennale di assistenza specialistica scolastica, articolato in due lotti. Il contenzioso riguarda il Lotto 2, destinato agli alunni audiolesi e videolesi, per un importo a base di gara di oltre otto milioni e mezzo di euro.
Nel corso della verifica della documentazione amministrativa, l’amministrazione rilevava pregresse vicende professionali non integralmente rappresentate in gara — risoluzioni contrattuali, applicazioni di penali, precedenti esclusioni — e avviava il contraddittorio procedimentale. All’esito, disponeva l’esclusione della concorrente con provvedimento del 27 ottobre 2025, poi recepito in determinazione dirigenziale. La ricorrente impugnava l’esclusione con ricorso introduttivo e, nelle more, otteneva l’ammissione con riserva e la valutazione dell’offerta, che la collocava al quarto posto della graduatoria. Seguivano due ricorsi per motivi aggiunti, il secondo dei quali avverso l’aggiudicazione definitiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità. L’accoglimento è parziale: la circostanza che la ricorrente, valutata l’offerta, si sia classificata quarta impedisce di conseguire l’aggiudicazione per effetto del mero annullamento dell’esclusione. Tuttavia permane un interesse concreto alla decisione sulla legittimità dell’esclusione, perché il giudizio di inaffidabilità professionale è suscettibile di rilievo nelle successive procedure di affidamento e ha dato origine alla segnalazione all’ANAC.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina dell’illecito professionale grave. L’art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023 richiede che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati la commissione dell’illecito; l’art. 98 detta l’elenco tipizzato delle fattispecie e i mezzi di prova. Il sistema evita due opposti automatismi: non ogni precedente determina l’esclusione, ma l’operatore non può sottrarre alla valutazione circostanze oggettivamente riconducibili alle fattispecie rilevanti.
Quanto agli obblighi informativi, i giudici richiamano l’art. 96, comma 14, d.lgs. n. 36/2023: l’omissione o la non veridicità della comunicazione non è causa autonoma di esclusione, ma assume rilievo ai sensi dell’art. 98 quando le informazioni siano suscettibili di influenzare il processo decisionale. Il Collegio aderisce all’indirizzo secondo cui l’operatore non ha l’obbligo di esporre l’intera storia professionale, ma non può operare alcun filtro sui fatti riconducibili agli artt. 95 e 98, in coerenza con i principi di fiducia e buona fede degli artt. 2 e 5 del codice (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 5589 del 2025; Cons. Stato n. 7352 del 2025).
Applicando tali criteri, il Tribunale ritiene infondate le censure. La stazione appaltante ha valutato unitariamente la pluralità e la reiterazione delle criticità, senza automatismi. Il rilievo sulla modesta entità delle penali non è decisivo: conta la natura della prestazione, rivolta a minori con disabilità, che giustifica un elevato livello di affidabilità organizzativa. Neppure la natura consensuale delle risoluzioni impedisce di accertare le ragioni della dissoluzione del rapporto.
Quanto al self-cleaning, l’art. 96, comma 6, d.lgs. n. 36/2023 impone di valutare le misure secondo gravità, circostanze e tempestività. La mera allegazione di presidi organizzativi non basta: occorre dimostrare con elementi concreti e verificabili l’idoneità preventiva. L’onere di compiuta rappresentazione grava sull’operatore, senza che possa pretendersi un ulteriore soccorso istruttorio. Il giudizio dell’amministrazione, di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo per manifesta illogicità (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 8353 del 2025). Il ricorso introduttivo è respinto; l’impugnazione della segnalazione all’ANAC è inammissibile per difetto di lesività autonoma, restando impugnabili gli eventuali provvedimenti successivi dell’Autorità.
Nota della Redazione
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