Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica del docente e Commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 536 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia e, in caso di inadempimento, ne ordina l’ottemperanza entro un termine perentorio. Decorso inutilmente tale termine, trova applicazione il rimedio sostitutivo del Commissario ad acta, nominato sin d’ora per il caso di ulteriore inottemperanza. L’accoglimento della domanda di ottemperanza legittima altresì la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di danaro prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali maturati sul credito accertato dal giudicato. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, costituisce il momento a partire dal quale l’inerzia dell’Amministrazione assume rilievo ai fini dell’ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 158/2024 del Tribunale di Piacenza. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di complessivi euro 1.000,00, e aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente.
Nonostante la notifica della sentenza e il suo passaggio in giudicato, certificato dalla Cancelleria del Tribunale di Piacenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha dato corso agli adempimenti. La ricorrente ha quindi chiesto al TAR di ordinare l’ottemperanza, di determinare le relative modalità, di condannare l’Amministrazione al pagamento degli interessi legali e di nominare un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la domanda alla luce dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm., rilevando che la ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e che l’Amministrazione, neppure costituitasi, non ha contestato l’omesso adempimento. Da tali elementi emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza.
Il Tribunale ha inoltre verificato il decorso del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine risulta scaduto in ragione dell’intervenuta notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
In accoglimento della domanda, il TAR ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio non ha liquidato alcun compenso commissariale.
Il Tribunale ha poi accolto la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di danaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è individuato nel giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente; il dies ad quem, nel giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure, in mancanza, in quello dell’esecuzione in via sostitutiva da parte del Commissario.
Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito secondo il criterio della soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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