Payback dispositivi medici: cessazione della materia per pagamento ridotto (TAR Lazio n. 1543 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 si estingue, a seguito dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, con il versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. Il versamento integrale della quota ridotta preclude alle aziende fornitrici ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione. La cessazione della materia del contendere nei giudizi davanti al TAR Lazio può essere dichiarata solo dopo la comunicazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, dei provvedimenti di accertamento del pagamento. La dichiarazione di avvenuto pagamento, in difetto di tale comunicazione, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR Lazio la determinazione della Regione Sardegna n. 1356 del 28 novembre 2022 e, con successivi motivi aggiunti, i provvedimenti di numerose Regioni e Province autonome che avevano approvato gli elenchi delle aziende tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015. Tra gli atti presupposti erano impugnati il decreto interministeriale 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto, il decreto ministeriale 6 ottobre 2022 recante le linee guida, l’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019.

Durante la pendenza del giudizio è intervenuto, quale ius superveniens, l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025. Le Regioni Marche, Toscana e Piemonte hanno dichiarato la cessata materia del contendere; per le restanti amministrazioni la ricorrente ha dichiarato in udienza l’avvenuto pagamento degli oneri e ha chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla disciplina sopravvenuta, che consente alle aziende fornitrici di assolvere agli obblighi di ripiano relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento di tale importo estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione.

Il giudice amministrativo ricostruisce il meccanismo processuale delineato dalla norma. Decorso il termine di trenta giorni, le Regioni e le Province autonome accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio. È questa comunicazione a determinare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Il Collegio puntualizza un passaggio essenziale. La cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione dei provvedimenti regionali di accertamento del pagamento. In difetto di tale comunicazione, la dichiarazione di avvenuto pagamento resa dalla parte non è sufficiente a fondare quella pronuncia, ma produce un diverso effetto: la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, per essere venuta meno la utilità della decisione.

Su questa base il Tribunale distingue le due fattispecie. Nei confronti delle Regioni Marche, Toscana e Piemonte, che hanno dichiarato la cessazione della materia del contendere, la pronuncia è adottata ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025. Nei confronti di tutte le altre amministrazioni resistenti, per le quali la ricorrente ha dichiarato in udienza l’intervenuto pagamento, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La complessità delle questioni sostanziali e processuali, la parziale definizione in rito e la declaratoria solo parziale di cessazione della materia del contendere giustificano la compensazione delle spese, con contributi unificati a carico della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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