Similitudine delle offerte e unico centro decisionale nell’esclusione dalla gara (Cons. Stato n. 10112 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sostanziale identità delle offerte costituisce elemento idoneo a fondare, in termini presuntivi, l’esistenza dell’unicità del centro decisionale. Ai fini dell’esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016, la relazione di fatto tra due concorrenti non è elemento costitutivo autonomo, ma presupposto che assume rilievo solo in quanto comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale. La relazione rilevante può essere di qualsiasi tipo, stabile od occasionale, purché sorretta da seri indizi presuntivi della riconducibilità delle offerte, ancorché formalmente distinte, ad un centro comune. La mera similarità sostanziale di contenuti standardizzati non integra di per sé la fattispecie, mentre assume valore decisivo la duplicazione testuale di parti dell’offerta oggetto di valutazione discrezionale.
Il Fatto
Una società partecipava ai lotti n. 2 e 3 di una procedura per l’affidamento di un accordo quadro nel settore idrico, indetta da una società in house providing. La stazione appaltante ne disponeva l’esclusione per violazione dell’art. 80, comma 5, lett. m), d.lgs. n. 50 del 2016, desumendo una presunta relazione di fatto con altra concorrente dalla presenza, nelle offerte di entrambe, di una relazione tecnica con similitudini di contenuto e forma, tali da rendere le offerte imputabili ad un unico centro decisionale. Il provvedimento veniva altresì segnalato all’ANAC.
Il TAR Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, respingeva in parte il ricorso e lo dichiarava in parte inammissibile. La società proponeva appello, contestando sia la sussistenza della relazione di fatto, sia la carenza di prova dell’unicità del centro decisionale, sia l’inammissibilità dell’impugnazione della segnalazione all’ANAC.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il motivo sull’asserita assenza di prova dell’unico centro decisionale, ritenendolo assorbente. Conferma il principio secondo cui la sostanziale identità delle offerte è elemento idoneo a fondare in via presuntiva l’unicità del centro decisionale, richiamando Cons. Stato, V, n. 353 del 2024.
La difesa dell’appellante sosteneva che le similitudini derivassero dalla standardizzazione dei criteri di valutazione. La Corte ritiene invece che la descrizione dei criteri non si prestasse a determinare la redazione casuale di relazioni formalmente identiche. L’oggetto della contestazione non era l’offerta di soluzioni “standard”, ma la redazione di due relazioni strutturalmente pressoché identiche: del tutto identico era il contenuto di tredici delle diciassette pagine della relazione dell’appellante rispetto a quella della concorrente.
Il Collegio valorizza la circostanza che i criteri interessati fossero oggetto di valutazione discrezionale: proprio riguardo ad essi sarebbe stato logico attendersi differenze, mentre essi avevano rilevanza preponderante ai fini dell’aggiudicazione. I pochi elementi di differenziazione delle offerte non sono ritenuti idonei a superare la presunzione.
Quanto al motivo sulla relazione di fatto, la Corte ne rileva l’erroneo presupposto logico-giuridico: la relazione non è elemento costitutivo autonomo, ma presupposto che rileva in quanto comporti l’imputabilità delle offerte ad un centro comune. La relazione può essere di qualsiasi tipo, anche occasionale o di mero fatto, e a tale nozione è riconducibile l’accordo per la messa a disposizione di un macchinario. L’appello è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese di lite per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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