Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su beneficio carta docente (TAR Marche n. 599 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il ricorso proposto per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro è procedibile una volta decorso, dalla notifica del titolo all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato l’inadempimento del giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, assegna un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza consegue all’inadempimento non contestato al momento della presentazione del ricorso.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro aveva dichiarato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Formatosi il giudicato, come da attestazione della Cancelleria prodotta in giudizio, e notificata la sentenza all’Amministrazione, il ricorrente ha agito davanti al giudice amministrativo per l’ottemperanza, lamentando la mancata esecuzione del titolo. Il Ministero si è costituito con memoria formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il Collegio ha osservato che, in presenza dei presupposti di legge e in particolare del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il ricorso è stato quindi accolto, con dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine il Collegio ha assegnato il termine di 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi 120 giorni all’esecuzione dell’incarico e adottando ogni atto necessario, direttamente o tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento degli importi liquidati, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.
Nota della Redazione
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