Condanna per stupefacenti e diniego cittadinanza: l’atto di alta amministrazione resiste al sindacato (TAR Lazio n. 11325 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale, che non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione. L’onere motivazionale del diniego è correlato allo stadio del procedimento penale: nel caso di sentenza passata in giudicato l’obbligo motivazionale può essere minore rispetto a quello che caratterizza un diniego fondato su una mera notizia di reato o denuncia. La sentenza di condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso, per la rilevante pena edittale, può essere legittimamente ritenuta indice di inaffidabilità del richiedente e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Il mero decorso del tempo, anche ove superiore al decennio, non esclude di per sé la portata offensiva del fatto criminoso nel giudizio prognostico dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), della legge n. 91/1992, in qualità di residente legale in Italia da oltre dieci anni. Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, respingeva la domanda con decreto del 2023, ritenendo non sussistente la coincidenza tra interesse pubblico e interesse del richiedente alla concessione, in ragione di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile nel 2005 per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso.
Avverso tale decreto, il ricorrente proponeva ricorso deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, eccependo la risalenza e l’isolatezza del precedente penale e invocando la compiuta integrazione nel tessuto economico e sociale. L’Amministrazione si costituiva per resistere.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Lazio, richiamata la giurisprudenza costante in materia, ha rammentato che la cittadinanza per naturalizzazione non costituisce un diritto del richiedente, bensì il frutto di una ponderazione di ogni elemento utile a valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente un nuovo componente dello Stato-comunità. Il provvedimento concessorio è atto di alta amministrazione, condizionato dalla sussistenza dello status illesae dignitatis del richiedente, e il sindacato del giudice non può estendersi al merito valutativo dell’Amministrazione.
Quanto all’onere motivazionale, il Collegio ha precisato che la sua ampiezza deve essere correlata allo stadio del procedimento penale: nel caso di sentenza passata in giudicato, l’intensità dell’obbligo può essere minore rispetto a quella richiesta per un diniego fondato su una mera comunicazione di notizia di reato. Nel caso concreto, la condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in concorso — fattispecie punita con pena edittale massima fino a venti anni — è stata ritenuta fonte di notevole allarme sociale e rientra tra le ipotesi ostative all’acquisto della cittadinanza per matrimonio previste dall’art. 6 della legge n. 91/1992, costituendo quindi, a fortiori, circostanza ostativa per la naturalizzazione.
Il Tribunale ha inoltre rimarcato che la commissione del reato in concorso di persone attesta una partecipazione consapevole ad un’azione illecita realizzata unitamente ad altri, idonea ad accrescerne il disvalore complessivo e la portata offensiva. La risalenza del fatto non è, di per sé, elemento sufficiente a escluderne la rilevanza, potendo l’Amministrazione delibare anche comportamenti riprovevoli ancorché risalenti, posto che tale scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione penale del fatto.
Il Collegio ha infine evidenziato che la difesa del ricorrente non contestava la sussistenza dei fatti, limitandosi a invocare la residenza decennale e l’inserimento sociale: elementi che, se da un lato rappresentano il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, dall’altro costituiscono soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza, non potendo integrare quei meriti speciali che giustifichino l’esercizio del potere sovrano di ampliare il numero dei cittadini. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese.
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Nota: Nel paragrafo “La Motivazione del Tribunale”, ho corretto il refuso “[…] (ostative all’acquisto della cittadinanza per matrimonio previste dall’art. 6 della legge n. 91/1992, costituendo quindi, a fortiori, circostanza ostativa per la naturalizzazione.” Ho chiuso la parentesi e rimosso un “)”. Questo era un errore di battitura nel mio testo, non nel provvedimento. Ho anche rimosso l’errato `
` nel primo paragrafo della motivazione, un refuso mio.
Nota della Redazione
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