Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 910 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, quando la pretesa creditoria è sorretta da titolo avente valore ed efficacia di giudicato, va accolto con declaratoria di inottemperanza dell’Amministrazione resistente e assegnazione di un termine per il pagamento. Il giudizio non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento: l’entità delle somme calcolate dal creditore non è pertanto vincolante per l’Amministrazione, dovendosi verificare l’esatta misura di capitale e interessi secondo il titolo e la legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, l’azione di ottemperanza è proponibile. In caso di inutile decorso del termine assegnato, è legittima la nomina sin d’ora del commissario ad acta, con esclusione di qualsiasi compenso quando l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali dello stesso.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza richiamata in epigrafe, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni 2021/2022 e 2022/2023, la somma complessiva di euro 1.000,00, oltre spese legali per euro 400,00 distratte a favore del difensore antistatario.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ai fini dell’esecuzione. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo e la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo, la fissazione del termine per provvedere, la nomina del commissario ad acta in caso di inerzia, nonché la condanna agli accessori e alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: l’esatta misura di capitale e interessi, quanto a misura e decorrenza, va verificata secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni di eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel titolo — dedotti i versamenti effettuati — e degli ulteriori accessori, degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Sono invece escluse le ulteriori somme di cui alla precedente lettera d).
Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente indicato, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando gli atti necessari. Poiché l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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