Libertà di culto e istanza ex art. 70 l.r. Lombardia (Cons. Stato n. 6047 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto dal Comune all’istanza ex art. 70 l.r. Lombardia n. 12/2005, finalizzata all’individuazione di aree da destinare a luoghi di culto, è illegittimo quando si fonda sul difetto di finalità religiosa nello statuto dell’ente richiedente. La sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2016 ha dichiarato illegittimo il requisito statutario del carattere religioso delle finalità istituzionali, sicché il Comune non può richiedere la dimostrazione di un requisito che la legge regionale non prevede più. Parimenti illegittima è la motivazione che procrastina l’esame dell’istanza in attesa della variante generale del PGT, poiché sottopone l’insediamento delle attrezzature religiose a tempi incerti e aleatori, comprimendo la libertà religiosa. La qualificazione di “ente di una confessione religiosa” va accertata in concreto, secondo la reale natura dell’ente e l’attività effettivamente esercitata.
Il Fatto
Un’associazione culturale presenta al Comune, ai sensi dell’art. 70 della legge regionale lombarda n. 12/2005, l’istanza diretta all’individuazione di aree da destinare a servizi religiosi. Il Comune la respinge, rilevando che non era in corso alcuna procedura di redazione del piano delle attrezzature religiose.
Il TAR Lombardia, con sentenza confermata in primo grado, accerta l’obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza anche in assenza del PAR. Riattivato il procedimento, il Comune respinge nuovamente la domanda. Il TAR accoglie il ricorso, ritenendo il diniego frutto di istruttoria inadeguata e preordinato a differire sine die l’individuazione dell’area. Il Comune propone appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello, sia pure con diversa motivazione rispetto al primo giudice. Il primo motivo attiene alla legittimazione soggettiva dell’associazione a presentare l’istanza. Il Comune sostiene che la stessa rientrerebbe tra i soli enti di confessione religiosa, mentre l’associazione sarebbe un’APS con finalità solidaristiche.
Il Consiglio di Stato corregge la motivazione del TAR, che aveva richiamato in modo errato la precedente pronuncia sulla legittimazione. Nondimeno, il motivo è infondato nel merito. La Corte costituzionale n. 63 del 2016 ha dichiarato illegittime le disposizioni dell’art. 70, comma 2-bis, che imponevano, per gli enti delle altre confessioni religiose, il requisito del carattere religioso delle finalità statutarie. Il diniego opposto dal Comune riecheggia proprio quella norma incostituzionale e richiede la dimostrazione di un requisito non più previsto, risultando perciò in contrasto con gli artt. 3, 8, 19 e 117, secondo comma, lettera c), della Costituzione.
Quanto alla qualificazione di “ente di una confessione religiosa”, il Collegio osserva che l’ordinamento non offre criteri legali precisi. Richiamando la Corte costituzionale n. 346 del 2002, si afferma che la qualificazione non è sottratta alla valutazione della reale natura dell’ente, desumibile dall’insieme dell’ordinamento. L’ente deve comprovare la propria natura religiosa secondo l’attività in concreto esercitata, in una valutazione che compete all’Amministrazione in sede di riedizione del potere.
Il secondo motivo investe il difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune aveva opposto la necessità di una delibera consiliare, l’imminente variante generale del PGT e l’esigenza di coinvolgere gli enti delle diverse confessioni. Richiamando la Corte costituzionale n. 254 del 2019, il Collegio ricorda che la libertà di culto implica il dovere delle amministrazioni di mettere a disposizione spazi per le attività religiose e di non frapporre ostacoli ingiustificati. Subordinare l’esame dell’istanza alla variante generale significa sottoporla a tempi incerti e aleatori, con forte compressione della libertà religiosa, ben potendo la realizzazione dell’impianto tradursi in una semplice variante parziale. La competenza consiliare non è ragione di rigetto, dovendo l’ufficio investire prontamente l’organo competente. Il coinvolgimento degli enti potrà avvenire nell’ambito del procedimento di variante.
Nota della Redazione
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