Inappellabile l’ordinanza che dichiara la sospensione legale del giudizio di ottemperanza (Cons. Stato n. 10111 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze di sospensione del processo sono appellabili, ai sensi dell’art. 79, terzo comma, cod. proc. amm., solo quando siano state emesse per ragioni di pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.. I casi di sospensione disposta direttamente dalla legge restano fuori da tale perimetro: il provvedimento che la dichiara ha carattere meramente dichiarativo di un effetto legale e non è impugnabile. L’appello è ammesso soltanto quando si deduca un errore o travisamento di fatto, cioè una sospensione ex lege applicata al di fuori dei propri presupposti. La sospensione dei giudizi di ottemperanza per i crediti ex legge n. 89/2001 liquidati fino al 31.12.2021 risponde a una giustificazione oggettiva e razionale, è circoscritta nel tempo e non impone al creditore oneri sproporzionati; non se ne ravvisa pertanto la sospetta incostituzionalità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva promosso nel 2024, davanti al TAR Campania, un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un decreto del giudice ordinario che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di somme per irragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89/2001. Il decreto era stato emesso anteriormente al 31.12.2021.
Il TAR, con ordinanza collegiale n. 158/2025, aveva disposto la sospensione ex lege del procedimento in applicazione dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 817, lett. m), legge n. 207/2024. Il ricorrente ha proposto appello, contestando la sussistenza dei presupposti della sospensione e assumendo l’appellabilità del provvedimento. Il Ministero della Giustizia si è costituito.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha rilevato d’ufficio, con avviso verbalizzato ai sensi dell’art. 73, terzo comma, cod. proc. amm., una questione di rito relativa all’ammissibilità dell’appello. Il collegio ha qualificato il gravame come manifestamente inammissibile.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 79, terzo comma, cod. proc. amm., che consente l’appello delle sole ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.. Quest’ultima disposizione riguarda esclusivamente la sospensione disposta dal giudice per pregiudizialità di altri processi. Non vi rientrano i casi di sospensione previsti direttamente dalla legge, come chiarito da Cass., Sez. Un., 1.10.2003 n. 14670. Nel caso concreto la sospensione era disposta dalla legge, sicché il provvedimento impugnato aveva carattere meramente dichiarativo di un effetto legale.
Il collegio ha escluso anche la configurabilità di un errore o travisamento di fatto, cioè di una sospensione ex lege disposta fuori dai propri presupposti, evenienza che in astratto avrebbe potuto giustificare l’appello secondo Cass., Sez. Un., 29.7.2021 n. 21763, Cass., Sez. VI, 1.4.2021 n. 9057 e Cons. Stato, Ad. Plen., 22.3.2024 n. 4. La fattispecie concreta ricadeva infatti pienamente nella previsione normativa, trattandosi di somme liquidate fino al 31.12.2021.
La Corte ha poi osservato che la sospensione è generalizzata e prescinde dallo stato del procedimento amministrativo di pagamento, dalla documentazione già prodotta e dalla volontà del creditore di avvalersi del rinnovo della domanda. La successiva novella ha reso il rinnovo un obbligo, con decadenza al 30 ottobre 2026 e sospensione fino al 21 gennaio 2027. Richiamando Cons. Stato, Sez. III, 16.7.2025 n. 6246, il collegio ha collegato la sospensione alla facoltà di rinnovo e all’impegno dell’amministrazione a pagare entro sei mesi dalla domanda telematica.
Infine, la Sezione ha escluso profili di incostituzionalità, anche nella versione novellata dell’agosto 2025, per la giustificazione oggettiva e razionale, la limitazione temporale e l’assenza di oneri sproporzionati. La proposizione di un rimedio non previsto dalla legge ha comportato la condanna alle spese, liquidate in 500 euro onnicomprensivi.
Nota della Redazione
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