Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 286 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., quando la pubblica amministrazione non abbia spontaneamente eseguito la pronuncia che ha accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La notifica della copia attestata conforme presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, costituisce titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
Il Fatto
La parte ricorrente ha agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente, del valore annuo di € 500,00, per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento di € 2.000,00.
La pronuncia, passata in giudicato, è stata notificata in data 24-6-2025 presso il domicilio digitale dell’Amministrazione soccombente. Non essendo intervenuta l’esecuzione spontanea, in particolare quanto al rilascio della Carta, la ricorrente ha chiesto l’attivazione della stessa con l’accredito della somma oggetto di condanna e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso muovendo dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti. La sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione della formula esecutiva.
È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La definitività della pronuncia è attestata dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.
Constatata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza e, per l’effetto, di attivare la Carta elettronica e di versare in essa l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non potendo tale importo essere equiparato a voci retributive.
In accoglimento della domanda, è stato nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente, per provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è stato previsto alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.
Nota della Redazione
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