Inappellabilità dei provvedimenti ordinatori del giudice dell’ottemperanza e spese (Cons. Stato n. 10112 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza non tutti i provvedimenti del giudice sono appellabili. Sono impugnabili ai sensi dell’art. 114, comma 8, cod. proc. amm. solo i provvedimenti decisori, mentre quelli ordinatori o istruttori, privi di attitudine al giudicato e di immediata portata lesiva, non sono autonomamente impugnabili. Ne consegue che l’ordinanza che sostituisce il commissario ad acta rimasto inerte è provvedimento ordinatorio, non appellabile. Solo i provvedimenti decisori aventi attitudine al giudicato devono recare una pronuncia sulle spese, in forza dell’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 91 cod. proc. civ. L’ordinanza a contenuto meramente ordinatorio non è tenuta a regolare le spese, salvo che una norma processuale lo preveda espressamente, come in materia cautelare.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice civile una condanna al pagamento di un indennizzo per irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001. Instaurato il giudizio di ottemperanza, il TAR Lazio ha ordinato l’esecuzione della pronuncia civile. Di fronte alla perdurante inesecuzione, la parte ha presentato quella che ha qualificato come reclamo, chiedendo la condanna del commissario ad acta e l’applicazione delle astreintes.

Con ordinanza collegiale n. 11058/2025 il TAR ha reiterato l’ordine di esecuzione, sostituito il commissario inerte, respinto la domanda di astreintes e statuito di non poter liquidare le spese, stante il carattere meramente ordinatorio del provvedimento. Ha aggiunto due argomenti: la possibilità di compensare in contenziosi seriali e l’avvenuta liquidazione delle spese con la sentenza di ottemperanza. Contro tale ordinanza è stato proposto appello, incentrato sull’unico profilo del mancato regolamento delle spese.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio esamina la questione di rito, rilevata d’ufficio e verbalizzata ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., relativa all’ammissibilità dell’appello. Esclusa la sospensione ex lege, il Consiglio di Stato ritiene che la ratio della sospensione prevista dall’art. 5-sexies, commi 12-bis e 12-ter, legge n. 89/2001 sia di concedere all’amministrazione il tempo per adempiere ai propri debiti. Ove, secondo una valutazione prospettica, il giudizio sia destinato a concludersi con il rigetto delle pretese e nessun nuovo debito insorga, la sospensione non ha ragione d’essere e il giudizio può essere definito nel merito.

Nel merito dell’ammissibilità, il Collegio opera la distinzione tra provvedimenti decisori e non decisori. L’art. 114, comma 8, cod. proc. amm. prevede l’impugnazione dei soli provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza. Nel giudizio di ottemperanza possono essere emessi molteplici provvedimenti volti a definire le modalità dell’esecuzione e a risolvere le difficoltà che insorgono: si tratta di atti ordinatori o istruttori, non immediatamente lesivi e non impugnabili. L’ordinanza che ha sostituito il commissario ad acta rientra in questa categoria ed è quindi inappellabile.

Irrilevante è il nomen iuris di “reclamo” attribuito dalla parte alla propria istanza. Il reclamo è il rimedio contro gli atti del commissario ad acta, non contro la sua inerzia, che legittima invece un incidente di esecuzione volto all’adozione di provvedimenti ordinatori o istruttori. Conta il contenuto dell’istanza, non la qualificazione data dalla parte.

L’appello è comunque infondato nel merito. Un’ordinanza priva di natura decisoria non deve pronunciarsi sulle spese. La regola generale, desumibile dall’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e dall’art. 91 cod. proc. civ., vuole la statuizione sulle spese solo con i provvedimenti decisori aventi attitudine al giudicato. Il codice prevede espressamente il regolamento delle spese per atti non definitivi solo in materia cautelare, ai sensi dell’art. 57 cod. proc. amm. Il Consiglio di Stato richiama la propria giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. II, n. 7591 del 2025; Cons. Stato, Sez. IV, n. 7260 del 2025) che, in sede di ottemperanza, non provvede sulle spese rimandandole al definitivo. Solo all’esito dell’avvenuta ottemperanza è possibile un regolamento che consideri tutte le attività svolte. In ogni caso, una compensazione troverebbe fondamento nella parziale reciproca soccombenza, avendo il TAR respinto la domanda di astreintes.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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