Carta del docente: ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 1142 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto all’accreditamento della carta del docente, una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è compatibile con un giudicato di condanna pecuniaria e concorre con la nomina del commissario ad acta, trattandosi di strumenti di tutela non alternativi. La misura della penalità può essere parametrata agli interessi legali maturati sul capitale dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale soddisfacimento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, ha ottenuto dal Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, sentenza che accerta il suo diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, nella misura nominale di euro 500,00 annui, e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire i corrispondenti importi.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, è rimasta ineseguita. Il docente propone allora ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di pagamento e la previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Si costituisce il Ministero, senza contestare l’inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti del giudizio di ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è stata notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato il 21 febbraio 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, posto che il ricorso è stato notificato il 6 dicembre 2024.
L’inottemperanza non è contestata. Il TAR ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato, accreditando al ricorrente l’importo nominale complessivo di euro 1.500,00 entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inadempimento nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con intervento nei successivi sessanta giorni.
Il Collegio ritiene quindi applicabile la penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. La misura è compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria, secondo il richiamo a Cons. Stato, A.P., n. 15 del 2014 contenuto nella decisione. È altresì compatibile con la nomina del commissario, poiché si tratta di strumenti di tutela concorrenti e non alternativi.
La somma dovuta a titolo di penalità è determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’integrale pagamento. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 800,00, oltre agli accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.