Certificati bianchi: incentivo negato se il risparmio è già generato (Cons. Stato n. 5848 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema di incentivazione dei certificati bianchi, la locuzione in corso di realizzazione di cui all’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012 individua il progetto che, pur avviato, si trovi a uno stadio tale da non poter ancora generare risparmi energetici. Alla data di presentazione della PPPM è pertanto necessario che l’impianto non sia stato completato e non abbia iniziato a produrre risparmi di energia primaria. La data di prima attivazione, secondo l’art. 1.1. dell’Allegato A alle Linee Guida EEN 09/11, coincide con la prima data in cui il cliente inizia a beneficiare di risparmi, anche non misurabili, e il collaudo ne costituisce solo un’individuazione esemplificativa. Grava sul proponente l’onere di fornire prove incontrovertibili dello stato dei lavori: in difetto, il diniego del Gestore è immune da vizi, in applicazione del principio di autoresponsabilità nella materia incentivante.
Il Fatto
Una società a capitale pubblico, incaricata da undici Comuni della conduzione del servizio di illuminazione pubblica, presentava nel settembre 2017 al GSE la proposta di progetto e di programma di misura per ottenere i certificati bianchi, avendo ad oggetto la sostituzione di numerosi punti luce con apparecchi a led.
Con preavviso di rigetto e poi con provvedimento definitivo del maggio 2018, il Gestore respingeva la proposta, ritenendo non dimostrata l’assenza di risparmi energetici già generati prima della presentazione della PPPM. Il TAR Lazio respingeva il ricorso; la società ha proposto appello, deducendo che l’intervento era ancora in corso e privo di collaudo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la questione giuridica muovendo dall’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012, che ammette al sistema dei certificati bianchi esclusivamente i progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione. L’art. 16 del D.M. 11 gennaio 2017 conferma l’impianto della disciplina.
La ratio dell’incentivo è premiare interventi che, in sua assenza, non avrebbero potuto essere realizzati. Ne deriva che la nozione di progetto “in corso di realizzazione” deve intendersi riferita a un’iniziativa che non sia ancora in grado di produrre risparmi: ove questi siano già generati, sia pure in parte, l’incentivo perde la sua funzione.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, in particolare Cons. Stato, sez. IV, n. 8161 del 2019 e Cons. Stato, sez. II, n. 2524 e n. 2509 del 2026, secondo cui è fondamentale che alla data di presentazione della PPPM l’impianto non sia completato né abbia iniziato a generare risparmi. Il proponente deve fornire prove incontrovertibili di tale circostanza.
Nella specie, la società non ha trasmesso documenti idonei a escludere che l’intervento avesse iniziato a produrre risparmi prima del 28 settembre 2017. Le stesse osservazioni presentate in risposta al preavviso di diniego richiamavano la mancanza del certificato di collaudo, ma ciò non vale a escludere l’attivazione anteriore: il collaudo, secondo le Linee Guida EEN 09/11, è solo un criterio esemplificativo per individuare la prima attivazione, ben potendo questa desumersi da sistemi alternativi, quali la rilevazione dei consumi delle singole lampade.
Il diniego integra quindi esercizio di un potere vincolato per l’insussistenza ab origine dei presupposti del beneficio, in coerenza con il principio di autoresponsabilità del proponente. I motivi riproposti restano assorbiti, stante il carattere plurimotivato del provvedimento, e l’appello è respinto, con compensazione delle spese per la complessità della questione.
Nota della Redazione
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