Interdittiva antimafia illegittima senza valutazione delle misure di prevenzione collaborativa (TAR Calabria n. 1011 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva costituisce l’extrema ratio del sistema di prevenzione amministrativa, dovendo il Prefetto valutare previamente l’adozione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis cod. antimafia. Il provvedimento interdittivo è illegittimo per difetto di motivazione quando omette di esplicitare le ragioni che escludono l’apertura del contraddittorio endoprocedimentale e il ricorso agli strumenti di bonifica aziendale. Il principio di gradualità impone di relegare l’interdittiva alle sole ipotesi di infiltrazione mafiosa irreversibile, non emendabile attraverso un percorso di recupero alla legalità. La motivazione sintetica sulle esigenze di celerità e sulle altre ragioni escludenti non soddisfa l’onere argomentativo del Prefetto.

Il Fatto

La Prefettura di Vibo Valentia ha emesso nei confronti di una società cooperativa sociale un’informazione antimafia interdittiva ex art. 91-bis d.lgs. n. 159/2011. Il quadro indiziario era costruito su una pluralità di elementi eterogenei: cariche sociali ricoperte da soggetti legati da rapporti di parentela con persone destinatarie di misure di prevenzione o imputate in procedimenti per associazione di tipo mafioso, nonché collegamenti con altre compagini già attinte da interdittive.

Dall’interdittiva sono derivati la cancellazione della cooperativa dall’Albo regionale delle cooperative sociali, la revoca di finanziamenti pubblici e un provvedimento comunale autorizzatorio. La società ha impugnato il provvedimento e gli atti conseguenti davanti al TAR Calabria, deducendo, tra l’altro, il deficit partecipativo e motivazionale sulla mancata valutazione delle misure di prevenzione collaborativa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla ricostruzione dell’istituto operata dalla giurisprudenza amministrativa: l’interdittiva non richiede la prova dell’infiltrazione, ma elementi sintomatici valutati unitariamente secondo la regola del “più probabile che non”. Il potere prefettizio incontra però un limite sostanziale, perché deve rispettare il principio di legalità sostanziale e bilanciare la libera iniziativa economica ex art. 41 Cost. con l’interesse al contrasto della criminalità organizzata.

Il fulcro del ragionamento è la riforma Orlando e il decreto-legge n. 152/2021. Il legislatore ha introdotto il contraddittorio endoprocedimentale: salvo particolari esigenze di celerità o ragioni di salvaguardia di procedimenti in corso, il Prefetto notifica un preavviso con gli elementi rilevanti e assegna un termine per l’audizione e la produzione documentale. L’intentio legis è relegare l’interdittiva alle ipotesi di infiltrazione irreversibile, privilegiando il recupero alla legalità delle imprese marginalmente attinte.

Nel caso concreto la motivazione appare incongrua: il Prefetto liquida sinteticamente il tema delle esigenze di celerità e delle ragioni escludenti le misure ex art. 94-bis. Il Tribunale valorizza la pronuncia del Tribunale di Catanzaro che, in sede di controllo giudiziario ex art. 34-bis cod. antimafia, ha qualificato il rischio di ingerenza come di grado modesto e di carattere occasionale, escludendo un condizionamento strutturato e non emendabile.

Assume rilievo anche il principio di non contraddizione: i controlli prefettizi già esercitati sulla gestione dei collaboratori avrebbero potuto essere confrontati, in contraddittorio, con gli ulteriori elementi istruttori. Il ricorso è pertanto accolto per il deficit motivazionale sulle ragioni di esclusione del contraddittorio, con assorbimento delle ulteriori censure, e il Prefetto è chiamato a una rivalutazione del quadro complessivo. Ne deriva l’illegittimità derivata dei provvedimenti regionali e comunali. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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