Ottemperanza per la carta docente: il giudicato del giudice del lavoro si esegue davanti al TAR (TAR Sardegna n. 1025 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è la sede per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che condanna l’Amministrazione a un obbligo di fare, quale il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente. L’accoglimento della domanda prescinde dalla qualificazione della pretesa come diritto patrimoniale o meno, essendo devoluta al giudice amministrativo la cognizione sull’ottemperanza. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo può condannare l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato, assegnando un termine e nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
Una docente, supplente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il beneficio della carta elettronica del docente per l’anno di riferimento, con accredito della somma di euro 1.500,00. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione nel gennaio 2026.
Non avendo il Ministero ottemperato, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, contestando il decorso infruttuoso del termine di legge e chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero e che, alla data di proposizione del ricorso, risultava inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, termine entro il quale l’Amministrazione deve completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che comportano l’obbligo di pagamento di somme di denaro.
Rilevato l’inadempimento, il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso, disponendo che il Ministero dia piena esecuzione alla sentenza entro il termine di ulteriori centoventi giorni dalla comunicazione della pronuncia. Ha altresì nominato sin da ora il commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega, per il caso di persistente inottemperanza dell’Amministrazione.
Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, dovrà porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza nel termine di novanta giorni dalla richiesta della parte. Il TAR ha precisato che il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso qualora i capitoli di bilancio destinati alla specifica spesa risultino incapienti. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
La pronuncia è stata assunta con la forma della sentenza breve, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., e ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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