Sospensione TULPS illegittima se fondata su ordinanza sindacale regolamentare e episodi isolati (TAR Lombardia n. 1011 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’autorizzazione di pubblico esercizio disposta dal Questore ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. è illegittima quando si fonda su un’ordinanza sindacale contingibile e urgente che, per contenuto e perdurante applicazione, ha in realtà natura regolamentare: tale atto, in quanto disapplicabile per contrasto con l’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, non può sorreggere il provvedimento. Il rinvenimento di modica quantità di stupefacente e il consumo isolato da parte di un avventore non dimostrano che il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose né che costituisca pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza. Una sola violazione di ordinanza sindacale legittima non integra la reiterata inosservanza richiesta dall’art. 12 d.l. n. 14/2017.
Il Fatto
Il Questore della Provincia di Bergamo ha sospeso per tre giorni l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande di un pubblico esercizio, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.. A fondamento del provvedimento la Questura ha posto la reiterata violazione di un’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco che vietava l’emissione di suoni e rumori in determinate fasce orarie, nonché due episodi di possesso di sostanze stupefacenti riferiti agli avventori: il rinvenimento di un borsello con modica quantità tra le siepi del dehors e l’individuazione di un soggetto che avrebbe gettato un mozzicone prima di entrare nel locale.
La società titolare ha impugnato il decreto davanti al TAR Lombardia, articolando censure contro la legittimità dell’ordinanza sindacale e contro la rilevanza attribuita agli episodi di stupefacenti. La Questura si è costituita resistendo al ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo all’ordinanza sindacale richiamata a sostegno della sospensione. Il presupposto delle ordinanze contingibili e urgenti risiede in un pericolo irreparabile e imminente non fronteggiabile con i mezzi ordinari, unitamente alla provvisorietà e temporaneità degli effetti. La giurisprudenza richiamata, tra cui Cons. Stato n. 8864/2024, esige circostanze eccezionali e impreviste, accertate su basi empiriche.
Nel caso concreto il Tribunale rileva che l’ordinanza sindacale era stata adottata sette-otto anni prima degli episodi sanzionati. Non ha quindi regolato situazioni di urgenza, ma ha introdotto una disciplina permanente dell’attività dei pubblici esercizi, destinata a indefinita applicazione. Da qui il riconoscimento sostanziale della natura regolamentare dell’atto e la sua disapplicazione per contrasto con l’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000.
Passando al secondo motivo, il Collegio esclude che i due episodi di stupefacenti integrino il presupposto dell’art. 100 T.U.L.P.S.. L’episodio del mozzicone si è svolto fuori dal locale e la perquisizione ha dato esito negativo. Il rinvenimento del borsello con 0,5 grammi riguarda un singolo avventore, segnalato alla Prefettura per l’illecito dell’art. 75 d.p.r. n. 309/1990. Tali circostanze, da sole, non dimostrano che il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose.
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’ordinanza sul divieto di musica oltre l’orario, è invece infondato. Quell’ordinanza rispetta l’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, avendo efficacia temporale limitata e avendo motivato sui presupposti. La ricorrente non ha contestato né impugnato la relativa sanzione.
Tuttavia, attesa la fondatezza dei primi due motivi, il Tribunale esclude che il solo episodio residuo possa fondare la sospensione. Esso non costituisce di per sé pericolo per l’ordine pubblico né integra la reiterata inosservanza delle ordinanze richiesta dall’art. 12 d.l. n. 14/2017, trattandosi di una sola violazione. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e condanna della Questura alle spese di lite.
Nota della Redazione
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