Pregiudiziale penale non copre i fatti disciplinari autonomi e successivi (TAR Sicilia n. 1012 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pregiudiziale penale di cui all’art. 1393, comma 1, c.o.m. costituisce eccezione tassativa alla regola dell’immediata attivazione del procedimento disciplinare e opera esclusivamente per i fatti storici oggetto del procedimento penale. Le condotte autonome e cronologicamente successive, pur connesse alla vicenda principale, non possono essere contestate all’esito del giudizio penale, ma devono essere perseguite senza ritardo ai sensi dell’art. 1398, comma 1, c.o.m. L’uso improprio della regola eccezionale determina intempestività dell’azione disciplinare e annullamento della sanzione irrogata.

Il Fatto

Il ricorrente, Sottufficiale della Guardia di Finanza, impugna la sanzione disciplinare di corpo di cinque giorni di consegna, irrogatagli per tre capi di incolpazione: una relazione di servizio asseritamente incompleta sul salvataggio di un migrante, la comunicazione tra colleghi di notizie oggetto di indagine e la divulgazione all’esterno di circostanze pregiudizievoli per il Corpo. Impugna altresì il rigetto del ricorso gerarchico e gli atti presupposti, chiedendo il risarcimento del danno per l’esclusione dalla procedura di avanzamento.

I fatti oggetto di indagine penale militare riguardavano una presunta violenza del Sottufficiale nei confronti di un militare subordinato durante le operazioni di soccorso, poi archiviata. Le condotte contestate in sede disciplinare erano invece successive e diverse da quella vicenda. L’Amministrazione aveva atteso l’esito del procedimento penale prima di avviare quello disciplinare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo successivo alla novella del d.lgs. n. 91/2016. L’art. 1393, comma 1, c.o.m. sancisce la regola generale secondo cui il procedimento disciplinare è avviato e concluso anche in pendenza del procedimento penale. La pregiudiziale penale sopravvive solo in due ipotesi tassative: per le infrazioni di maggiore gravità, ove la p.a. non disponga di elementi sufficienti, e per i fatti commessi nello svolgimento delle funzioni rispetto ai quali opera un obbligo di astensione fino alla conoscenza integrale della sentenza o dell’archiviazione.

Per le sanzioni di corpo il codice non prevede termini specifici: l’art. 1398, comma 1, c.o.m. impone l’instaurazione senza ritardo. Richiamando l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. II, n. 1296 del 2020; Cons. Stato, Sez. II, n. 6058 del 2020; Cons. Stato, Sez. IV, n. 79 del 2010), il Tribunale chiarisce che il lasso di tempo va valutato in concreto, contemperando l’esigenza di ponderata valutazione con quella di non pregiudicare la difesa dell’incolpato.

Nel caso di specie i tre capi di incolpazione attengono a condotte autonome, poste in essere in date successive all’evento che aveva condotto al deferimento alla Procura Militare. La facoltà di attendere l’esito penale opera solo per le mancanze desumibili dai fatti oggetto di apprezzamento dell’Autorità giudiziaria, non per condotte diverse e collaterali, il cui disvalore disciplinare avrebbe dovuto essere valutato senza ritardo.

Il Collegio respinge la tesi dell’Avvocatura secondo cui le condotte erano state portate a conoscenza della Procura nelle informative del 2021. Il medesimo Comandante di Compagnia aveva derubricato tali fatti a meri illeciti disciplinari, svelando la compiuta conoscenza. Anche a voler attendere la qualificazione giuridica, con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari l’Amministrazione ha avuto piena contezza dell’irrilevanza penale delle condotte. L’avvio del procedimento diversi mesi dopo rivela l’intempestività.

Il primo motivo è fondato e determina l’annullamento della sanzione e degli atti impugnati, con assorbimento delle ulteriori censure. La domanda risarcitoria è invece respinta perché formulata in modo generico, senza dimostrazione dei presupposti dell’art. 2043 cod. civ. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

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