Requisito reddituale del datore di lavoro e inammissibilità della domanda di emersione (TAR Lazio n. 6061 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito reddituale in capo al datore di lavoro costituisce requisito indefettibile di ammissibilità della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020. La sua assenza, accertata dall’amministrazione, determina l’inammissibilità dell’istanza, a nulla rilevando il pagamento dei contributi effettuato dal datore di lavoro. La comunicazione del preavviso di rigetto inviata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal medesimo richiedente in sede di domanda è legittima, non potendo questi invocare un vizio formale cui egli stesso ha dato causa, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza. In presenza di provvedimento a carattere dovuto, le censure relative a vizi formali dell’azione amministrativa non possono invalidare il diniego ai sensi dell’art. 21-octies, L. n. 241/1990.

Il Fatto

La controversia concerne il diniego opposto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione – U.T.G. di Roma alla domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata da una cittadina filippina, per i settori dell’assistenza alla persona e del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020. L’amministrazione aveva rigettato l’istanza all’esito della verifica effettuata presso l’Agenzia delle Entrate, dalla quale risultava che la datrice di lavoro non possedeva il reddito imponibile richiesto dall’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la nullità della notificazione dell’avvio del procedimento, il deficit motivazionale e la violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento, anche in considerazione del tempo trascorso tra la presentazione dell’istanza e la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente disatteso l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dall’amministrazione, risultando il gravame ritualmente notificato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto.

Nel merito, la censura relativa alla dedotta nullità della notifica del preavviso di rigetto è stata respinta: la comunicazione dei motivi ostativi era stata legittimamente inviata all’unico indirizzo di posta elettronica ordinaria fornito dal ricorrente in sede di domanda. Il Collegio ha evidenziato che il richiedente non può invocare a proprio beneficio un presunto vizio formale al quale egli stesso ha dato adito, andando contra factum proprium e violando i canoni di buona fede e correttezza. In ogni caso, trattandosi di provvedimento a carattere dovuto, i vizi formali non possono invalidare il diniego, ai sensi dell’art. 21-octies, L. n. 241/1990.

Quanto al merito, il Tribunale ha rammentato che il requisito reddituale è previsto con il fine di impedire la regolarizzazione in presenza di rapporti di lavoro non sostenibili economicamente e presuntivamente strumentali, richiamando T.A.R. Roma, sez. I, n. 5934 del 2025. L’art. 9, comma 2, del D.M. 27 maggio 2020 pretende, per i lavoratori addetti al lavoro domestico, un reddito non inferiore a 20.000,00 euro annui per il nucleo familiare composto da un solo percettore, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui per il nucleo composto da più soggetti conviventi.

L’amministrazione, a seguito del parere negativo dell’Ispettorato, aveva notificato il preavviso di rigetto, ma gli interessati non avevano prodotto documentazione idonea a superare il dato ostativo. Neppure in sede giudiziale era stata fornita prova — neppure a livello indiziario — della disponibilità, in capo alla datrice di lavoro, di un reddito conforme al parametro normativo. Rilievo decisivo è stato attribuito alla circostanza che la mera dichiarazione verbalizzata in udienza, secondo cui la datrice sarebbe pensionata FAO non soggetta a imposizione fiscale italiana, non integra la dimostrazione del requisito, il cui onere grava sulle parti coinvolte nel procedimento di emersione.

Il difetto del requisito reddituale determina l’inammissibilità della domanda, a nulla rilevando il pagamento dei contributi. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese stante la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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