Stabilizzazione dirigenti sanitari: il tempo indeterminato esclude lo status di precario (TAR Sardegna n. 1012 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La preesistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in qualifica o categoria diversa da quella oggetto della procedura, esclude in radice lo status di lavoratore precario e con esso il presupposto per l’accesso alle procedure di stabilizzazione in deroga al concorso pubblico. Il principio opera anche per la stabilizzazione eccezionalmente prevista per il settore sanitario dall’art. 1, comma 268, lett. b), legge n. 234/2021, poiché la ratio della disciplina resta il superamento del precariato e non la valorizzazione della professionalità acquisita. La circostanza che il soggetto abbia ottenuto un incarico dirigenziale a tempo determinato proprio in ragione del suo rapporto di ruolo non attribuisce alcun titolo preferenziale, restando decisiva la preesistenza del rapporto a tempo indeterminato. La scelta amministrativa che ne deriva non è irragionevole né discriminatoria.
Il Fatto
I ricorrenti, già funzionari amministrativi a tempo indeterminato presso aziende del servizio sanitario regionale, erano titolari di incarichi di dirigente amministrativo a tempo determinato da più di diciotto mesi. Con delibera n. 22-32 del 23.04.2025 la Giunta regionale ha dato mandato alle aziende sanitarie di procedere a una ricognizione del personale in possesso dei requisiti di stabilizzazione, diretta e indiretta.
Gli atti applicativi hanno escluso dalla ricognizione i soggetti già titolari di un contratto a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione. I ricorrenti hanno impugnato le note dell’ARES e dell’Assessorato regionale, oltre all’avviso del commissario straordinario della ASL di Oristano, chiedendo l’inserimento tra i destinatari delle procedure. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di interesse e di giurisdizione e hanno chiesto il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. Oggetto del giudizio non è il diritto soggettivo alla stabilizzazione, ma la legittimità degli atti di macro organizzazione con cui sono stati definiti a monte i requisiti di accesso. Le ulteriori eccezioni preliminari sono assorbite in applicazione del principio della ragione più liquida, stante l’infondatezza nel merito.
Il nucleo della controversia riguarda la specialità della procedura. Secondo i ricorrenti, la stabilizzazione sanitaria prevista dall’art. 1, comma 268, legge n. 234/2021 costituirebbe un tertium genus rispetto alla stabilizzazione dell’art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, con la conseguenza che non opererebbe il limite del rapporto con il precariato. Il Tribunale richiama il proprio precedente (TAR Sardegna, Sez. I, n. 84 del 2025) e osserva che il discrimine rilevante non è il nomen iuris, ma la natura aperta o riservata della procedura. Le procedure riservate non possono coprire integralmente i posti vacanti, anche mediante scorrimento di graduatorie.
La Corte richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 872 del 2020: obiettivo della disciplina è il superamento del precariato, mentre la valorizzazione della professionalità assume valore di passo successivo e presuppone il primo. Il Collegio aggiunge che la preesistenza di un rapporto a tempo indeterminato, anche in categoria diversa, esclude un requisito connaturato alla stessa natura della procedura, cioè la precarietà della posizione lavorativa.
Quanto al secondo motivo, non si ravvisa irragionevolezza nell’esclusione. Il fatto che i ricorrenti abbiano ottenuto l’incarico dirigenziale in ragione del loro rapporto di ruolo non vale a fondare un titolo preferenziale, poiché decisiva resta la preesistenza del rapporto a tempo indeterminato. La lettura proposta dai ricorrenti capovolgerebbe la ratio della stabilizzazione. La sentenza TAR Lazio n. 14322/2019, richiamata da parte ricorrente, è stata riformata da Cons. Stato, Sez. VII, n. 7103 del 2022. Il riferimento alle prassi di altre Regioni è elemento di mero fatto, non invocabile come tertium comparationis per la disparità di trattamento, come chiarito da Cons. Stato, Sez. IV, n. 7554 del 2024. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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