Nuova domanda cautelare inammissibile dopo l’esaurimento della fase cautelare (TAR Lazio n. 248 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fase cautelare del giudizio amministrativo si esaurisce con l’ordinanza che si pronuncia sulla relativa domanda, ancorché negativa, ove non sia tempestivamente impugnata con il gravame previsto dall’art. 55 cod. proc. amm.. È pertanto inammissibile una nuova domanda cautelare proposta nel corso del medesimo giudizio dopo il consolidamento di tale fase, ancorché fondata su elementi sopravvenuti, come l’ammissione della società al controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011. La sopravvenienza di nuovi elementi, idonei a incidere sulla valutazione del fumus, può trovare adeguata considerazione solo nella decisione di merito, per la quale il giudice può disporre il rinvio dell’udienza di discussione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Frosinone aveva disposto la sua interdizione ai sensi degli artt. 84, comma 4, 87, comma 2-bis, 89-bis, 91, comma 6 e 92 del d.lgs. n. 159/2011, chiedendone la sospensione in via cautelare.
Nella camera di consiglio del 6 dicembre 2025, questa Sezione respingeva l’istanza cautelare per insussistenza del fumus boni juris con ordinanza non impugnata. In seguito, la società veniva ammessa al controllo giudiziario dal Tribunale di Roma con sentenza depositata il 10 giugno 2026; sulla base di tale elemento, la ricorrente proponeva in data 19 giugno 2026 una nuova domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che la precedente ordinanza cautelare n. 341 del 6 dicembre 2025, con cui la domanda era stata respinta, non era stata impugnata con gli ordinari mezzi di gravame. La fase cautelare del giudizio era pertanto esaurita, con la conseguenza che l’ulteriore istanza presentata il 19 giugno 2026 doveva essere dichiarata inammissibile.
Il Collegio ha inoltre osservato che la sopravvenienza della sentenza del Tribunale di Roma era già stata considerata in sede di fissazione dell’udienza di merito: alla pubblica udienza del 10 giugno 2026, su richiesta della stessa ricorrente, era stato infatti concesso rinvio alla pubblica udienza del 4 novembre 2026, proprio in attesa della decisione del giudice ordinario sull’ammissione al controllo giudiziario.
La nuova domanda cautelare è stata quindi dichiarata inammissibile, con conferma dell’udienza di merito del 4 novembre 2026. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della presente fase, liquidate in € 800. Il Tribunale ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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