Revisione prezzi conforme all’art. 115 se parametrata su indici ARERA (Cons. Stato n. 10141 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di revisione prezzi che àncora l’aggiornamento del corrispettivo a un indice funzione dei prezzi unitari pubblicati da ARERA per il mercato tutelato è conforme all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006. La norma ha natura imperativa e impone soltanto l’inserimento in contratto di una clausola revisionale, senza predeterminarne il contenuto applicativo. Il giudice non può interpretare la clausola in bonam partem per imporre un’istruttoria diretta a preservare l’equilibrio economico: una simile lettura introduce un’effetto di sostanziale rinegoziazione del regolamento contrattuale. Il rimedio manutentivo deve confrontarsi con l’autonomia negoziale e con il rischio che il fornitore ha volontariamente accettato, e richiede la prova concreta di un’alterazione imprevista e intollerabile dell’alea.
Il Fatto
Consip ha indetto una gara per l’affidamento di un multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia destinato agli immobili sanitari, articolata in lotti geografici e aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per il lotto di interesse è risultato aggiudicatario un raggruppamento poi divenuto società appellata, che ha stipulato la relativa convenzione.
Il capitolato tecnico disciplina la revisione dei prezzi unitari della componente energetica mediante un indice ricavato dal rapporto tra la media pesata dei prezzi unitari del gas naturale definiti dall’Autorità di settore. Il fornitore ha impugnato davanti al TAR Lazio le revisioni relative a due trimestri del 2022, sostenendo che l’applicazione della clausola, a fronte dell’aumento dei prezzi del gas e della riduzione degli oneri generali di sistema, avrebbe prodotto effetti distorsivi sull’equilibrio negoziale. Il TAR ha accolto la domanda per violazione dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 e difetto di istruttoria, dichiarando inammissibile quella di accertamento. Consip ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la natura imperativa e inderogabile dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis. La disposizione obbliga l’amministrazione a inserire nel contratto una clausola di revisione e a svolgere l’istruttoria sui dati ufficiali o forniti dall’ISTAT, ma non predetermina il contenuto applicativo della clausola.
Su questa base il Consiglio di Stato condivide gli approdi della III Sezione espressi nelle sentenze n. 1013 e n. 1014 del 2025, che hanno ritenuto conforme alla norma una clausola revisionale sovrapponibile, anch’essa parametrata sui prezzi unitari ARERA. Esclude quindi la necessità di una rimessione all’Adunanza Plenaria, non ravvisando alcun contrasto giurisprudenziale.
Il percorso argomentativo censura l’esegesi del primo giudice. L’interpretazione in bonam partem presupporrebbe un testo dubbio, mentre il tenore letterale della clausola non lascia margini, con la conseguenza che il TAR ha finito per attribuirle un contenuto diverso da quello voluto dalle parti e per prospettare una rinegoziazione non consentita. La Corte richiama gli artt. 1362, 1366 e 1375 cod. civ. per valorizzare la comune intenzione e il comportamento complessivo delle parti.
Quanto all’alea, il Collegio ritiene che il TAR abbia annullato il rischio contrattuale volontariamente accettato. La valutazione dell’imprevedibilità e dell’intollerabilità dell’aumento dei costi va condotta in concreto, considerando le finalità del negozio e la capacità di generare profitti anche in presenza di costi aumentati. Il settore dell’energia è caratterizzato da oscillazioni ordinarie, sicché non basta affermare l’innalzamento dei prezzi. Manca, nella specie, la dimostrazione di una condizione di concreta e intollerabile alterazione dell’equilibrio sinallagmatico.
L’appello è dunque accolto e il ricorso di primo grado respinto, con assorbimento delle altre questioni. Le spese sono compensate in ragione della novità della questione e delle difficoltà di accertamento della vicenda fattuale.
Nota della Redazione
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