Cessazione della materia del contendere per tardiva ottemperanza del giudicato (TAR Veneto n. 1213 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la tardiva esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione integra soccombenza virtuale e giustifica la condanna alle spese, non essendo l’ottemperanza avvenuta prima della proposizione del ricorso. Tuttavia il principio della soccombenza non è assoluto: il giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., può disporre la compensazione, anche parziale, delle spese quando l’adempimento spontaneo, seppur posteriore, sia valutabile come comportamento conciliativo dell’amministrazione. L’importo del contributo unificato resta invece a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese, essendo l’obbligazione sottratta alla potestà del giudice quanto alla determinazione e alla compensazione.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 236/2023 del 4-4-2023. Quel giudizio aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00, per gli anni di servizio prestato a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con condanna dell’amministrazione al pagamento degli importi.
Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio. Alla camera di consiglio il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che tutti gli assistiti avevano già ottenuto il pagamento di quanto dovuto, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Preso atto della dichiarazione resa dal difensore, il Collegio ha ritenuto che la pretesa sostanziale avanzata con il ricorso introduttivo avesse ricevuto integrale soddisfazione. Su questa base, e in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
La parte più significativa della decisione riguarda la regolamentazione delle spese, quantificate in complessivi € 1.500,00. Il Tribunale le ha compensate per il 50% e poste per il restante 50% a carico del Ministero, muovendo dal rilievo della soccombenza virtuale: il credito nascente dal giudicato era stato ottemperato dall’amministrazione soltanto dopo la proposizione del ricorso.
Il Collegio ha però precisato che il principio della soccombenza non è assoluto. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., il giudice può valutare l’esistenza di ragioni di compensazione. Nel caso concreto tali ragioni sono state individuate nell’adempimento spontaneo, seppur tardivo, del Ministero, qualificato come comportamento di tipo conciliativo finalizzato alla definizione del contenzioso e perciò apprezzabile sul piano delle spese. Il riferimento è a Cons. Stato, Sez. VI, n. 6824 dell’11 ottobre 2021.
Un’ulteriore precisazione ha riguardato il contributo unificato. A norma dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002, il relativo importo va posto a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese. L’obbligazione di pagamento è tale ex lege per l’importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice sia quanto alla possibilità di compensarla sia quanto alla determinazione del suo ammontare. Sul punto il Tribunale ha richiamato Cons. Stato, Sez. V, n. 9533 del 27 novembre 2024.
Ne è derivata la condanna del Ministero al pagamento, in favore della parte ricorrente, di € 750,00, oltre restituzione del contributo unificato versato, spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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