Lotto unico e onere motivazionale sui tre criteri di ripartizione (Cons. Stato n. 10160 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di suddivisione degli appalti in lotti, posto dall’art. 58, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 a tutela della partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, è derogabile con decisione espressione di discrezionalità tecnica, che deve essere adeguatamente motivata. Ai fini del legittimo esercizio del potere di affidamento in lotto unico, la stazione appaltante ha l’onere di dare conto delle ragioni che ostano all’applicazione di ciascuno dei tre criteri di ripartizione — funzionale, prestazionale e quantitativo — individuati dalla norma. La motivazione che si limiti a richiamare l’unitarietà dell’oggetto e delle finalità delle prestazioni, nonché le economie di scala, spiega al più le ragioni della mancata suddivisione funzionale o prestazionale, ma non anche di quella quantitativa. Il deficit motivazionale non può essere colmato in giudizio con gli scritti difensivi, perché la motivazione deve precedere e non seguire la determinazione assunta.

Il Fatto

Il Ministero dell’Interno indice una procedura aperta per la gestione operativa e logistica della flotta aerea antincendio, per un importo a base d’asta di oltre 479 milioni di euro. Il disciplinare prevede un lotto unico, giustificato dall’unitarietà dell’oggetto e delle finalità delle prestazioni e dalla valorizzazione delle economie di scala, pur imponendo lo schieramento della flotta su tre basi permanenti in Liguria, Lazio e Calabria.

Un operatore aereo rientrante nella categoria delle MPMI impugna gli atti di indizione davanti al TAR Lazio, deducendo l’assenza di istruttoria e di adeguata motivazione sulla scelta del lotto unico. Il Tribunale respinge il ricorso. Propone appello l’operatore, resistono il Ministero e la società aggiudicataria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del primo motivo, fondata sull’asserita violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a. per mancata contestazione di un passaggio della sentenza. L’eccezione è infondata, perché dal ricorso in appello risulta specificamente contestato il passaggio motivazionale relativo all’integrazione postuma.

Nel merito, il mezzo è fondato. L’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 impone di motivare la mancata suddivisione in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Il potere derogatorio trova un limite nei principi di proporzionalità e ragionevolezza, come precisato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. V, n. 9814 del 2024; Sez. III, n. 6717 del 2025).

La motivazione contenuta negli atti di gara è idonea, al più, a spiegare le ragioni della mancata suddivisione in lotti funzionali o prestazionali. Non consente invece di percepire la logica sottesa alla decisione di non procedere alla ripartizione in lotti quantitativi, definiti per ambiti territoriali o aree geografiche.

Il TAR ha ritenuto di superare il deficit valorizzando le argomentazioni introdotte in sede processuale con la memoria del 2 novembre 2024. Così facendo ha violato il consolidato orientamento che vieta di integrare ex post la motivazione con gli scritti difensivi, dovendo la motivazione precedere e non seguire la determinazione, quale presidio del diritto di difesa (Cons. Stato, Sez. V, n. 3918 del 2025; n. 8527 del 2024). Né può dirsi che gli atti di indizione recassero già in nuce la motivazione sui lotti quantitativi.

Il Collegio respinge l’obiezione del Ministero secondo cui la norma non imporrebbe di motivare con riferimento a ciascun criterio di ripartizione. La stazione appaltante ha uno specifico onere di dare conto delle ragioni che ostano all’applicazione di ciascuno dei tre criteri, dovendo la motivazione consentire di ricostruire il percorso logico della volontà amministrativa. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza, accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento degli atti di indizione della gara. Spese compensate per eccezionali ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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