Concessione per antenne su palazzo comunale e occupazione sine titulo (TAR Umbria n. 312 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regime di favore previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche per l’installazione delle infrastrutture non si estende alle concessioni aventi ad oggetto porzioni di edifici pubblici, poiché le disposizioni degli artt. 49 e 54 d.lgs. n. 259 del 2003 riguardano esclusivamente l’occupazione di suolo o sottosuolo pubblico. La clausola di durata contenuta nella concessione non è nulla per contrarietà a norma imperativa e non può essere collegata alla durata dell’attività dell’operatore. Il concessionario uscente non vanta alcun diritto di insistenza al rinnovo, dovendo l’amministrazione concedente garantire imparzialità, trasparenza e parità di trattamento. Scaduto il titolo senza rinnovo formale, l’occupazione è sine titulo e legittimamente l’amministrazione esercita l’autotutela possessoria sul bene del patrimonio indisponibile.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore di comunicazioni elettroniche, ha acquisito da altro operatore una infrastruttura per telefonia mobile installata su una porzione del palazzo municipale di un Comune, in forza di una concessione risalente al 2010. La concessione prevedeva una durata di sei anni, con facoltà di rinnovo per ulteriori sei “da formalizzare con specifici provvedimenti”.

Ritenuta la scrittura esaurita per decorso del termine e non risultando alcun provvedimento di rinnovo, il Comune ha adottato una determinazione dirigenziale con cui ha ordinato il rilascio dell’area occupata sine titulo, con intimazione a lasciare libero l’immobile e avvertimento di immissione coattiva in possesso. La società ha impugnato l’atto, chiedendo altresì l’accertamento di una valida concessione e, in via subordinata, la declaratoria di nullità parziale della clausola di durata. Il ricorso è stato rigettato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha innanzitutto rilevato che la destinazione del bene al pubblico servizio e la sua riconducibilità al patrimonio indisponibile ex art. 826, comma 3, cod. civ. non sono revocabili in dubbio, essendo la porzione immobiliare situata all’interno della residenza municipale, sede degli uffici e degli organi dell’ente, e non essendo contestata la circostanza dalla difesa attorea.

Nel merito, la tesi secondo cui la clausola di durata dovrebbe ritenersi nulla per contrarietà alle disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche non è stata condivisa. L’art. 49 CCE, già art. 88, fa riferimento all’occupazione di suolo pubblico e alla concessione di suolo o sottosuolo, mentre l’art. 54 CCE, già art. 93, attiene ai profili impositivi: nessuna delle due disposizioni disciplina la durata delle concessioni, né può applicarsi a una porzione di edificio. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 3467 del 2020.

La domanda di accertamento presuppone un diritto di insistenza del concessionario uscente, privo di base legale e convenzionale e in contrasto con i principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento di derivazione europea, che impongono all’amministrazione di porre in essere una procedura di evidenza pubblica. La scrittura privata non prevedeva alcun diritto di insistenza e il rinnovo tacito era espressamente escluso; nessun provvedimento espresso di rinnovo risulta adottato dopo la scadenza.

Quanto al profilo impositivo, il Tribunale esclude l’applicazione dell’art. 54 CCE nella formulazione invocata dalla ricorrente, per ragioni temporali, richiamando Cons. Stato, sez. VI, n. 1426 del 2024 e TAR Veneto, sez. III, n. 918 del 2024: l’estensione del divieto impositivo operata dall’art. 8-bis d.l. n. 135 del 2018, convertito dalla legge n. 12 del 2019, non ha effetto retroattivo rispetto alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore. Le concessioni per cui è causa restano pertanto valide come stipulate, con conseguente infondatezza delle censure. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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