Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Liguria n. 1369 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, legittima l’ordine di esecuzione del giudicato formatosi sulla condanna dell’amministrazione al pagamento di somme in favore dei docenti. L’assenza di contestazioni nel merito da parte dell’amministrazione intimata consolida il diritto all’esecuzione. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere con l’emissione della carta elettronica del docente e il relativo accredito, e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. Sussistendo richiesta di parte, va applicata la penalità di mora nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, hanno agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, del 9 maggio 2024 n. 529. Con quella pronuncia il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500,00 euro per ciascun anno scolastico.
La condanna riguardava più annualità, per un totale di 1.500,00 euro in favore della prima ricorrente e 1.000,00 euro in favore della seconda, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. L’amministrazione si è costituita in giudizio per resistere. Il ricorso è passato in decisione alla camera di consiglio del 19 novembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha constatato l’assenza, nel merito, di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata. Ha poi rilevato l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, prescritto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Su queste basi ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto.
Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. L’adempimento deve avvenire mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso.
Il Tribunale ha ravvisato i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Questi dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.
Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, il Collegio ha ritenuto applicabile la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore, della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem al giorno dell’esecuzione o, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in 500,00 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha motivato la liquidazione anche in considerazione del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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