Scatti stipendiali rilevano nella base di calcolo della buonuscita (TAR Lombardia n. 845 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita anche al personale della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda, in presenza dei requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il regime oneroso dell’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che subordina al pagamento della restante contribuzione l’attribuzione degli aumenti periodici in caso di congedo a domanda, opera ai soli fini pensionistici e non incide sul trattamento di fine servizio. Il termine di presentazione della domanda previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non è assistito da sanzione decadenziale, perché la disposizione è ambigua e il rinvio alle condizioni sostanziali attiene allo status anagrafico e previdenziale dell’interessato, non agli oneri procedimentali. La legittimazione passiva spetta in via esclusiva all’INPS, unico soggetto obbligato all’erogazione.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, è cessato dal servizio a domanda dopo aver maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Ha diffidato l’INPS a rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti stipendiali, ma l’Istituto ha respinto l’istanza con provvedimento comunicato a mezzo PEC.
Il lavoratore ha impugnato il diniego davanti al TAR, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo della buonuscita, con interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito eccependo la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, la decadenza dal beneficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare dell’Istituto. Richiamando un orientamento consolidato, il Tribunale ribadisce che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale, nei cui confronti va instaurata la controversia, mentre nessuna pretesa patrimoniale può essere avanzata verso l’amministrazione di appartenenza.
Nel merito il ricorso è fondato. La questione riguarda il regime di attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini del trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia a ordinamento militare. Il presupposto di fatto, rappresentato dal collocamento a domanda con i richiesti requisiti anagrafici e di servizio, non è contestato.
Il Tribunale aderisce all’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa, che riconosce il beneficio a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, di ordinamento civile e militare. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che assoggetta a regime oneroso gli scatti per il personale in congedo a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici ed è inapplicabile alle fattispecie di liquidazione del trattamento di fine servizio.
La disciplina del beneficio resta affidata all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto. L’abrogazione dell’art. 11 legge n. 231/1990 per effetto dell’art. 2268 cod. ord. mil. non comporta la reviviscenza della previgente formulazione limitativa, poiché l’abrogazione non ripristina le norme già abrogate, salvo espressa indicazione del legislatore. Coerente con tale lettura è l’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., secondo cui l’art. 6-bis continua ad applicarsi alle forze di polizia a ordinamento militare.
Priva di pregio è poi la tesi dell’INPS sulla tassatività dell’elenco dell’art. 38 d.P.R. n. 1032/1973, che espressamente richiama anche gli assegni previsti dalla legge come utili ai fini previdenziali. Infine, nessuna conseguenza decadenziale deriva dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, data l’ambiguità della disposizione e la sua attinenza ai presupposti sostanziali. Il ricorso è accolto, con condanna dell’INPS alla rideterminazione della buonuscita entro sessanta giorni.
Nota della Redazione
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